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Articolo 67 viciesbis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Misure transitorie

Dispositivo dell'art. 67 viciesbis Codice del consumo

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.

Spiegazione dell'art. 67 viciesbis Codice del consumo

Con questa norma si precisa che le tutele per il consumatore nel settore della vendita a distanza dei servizi finanziari si applicano anche nei Paesi dell’Unione Europea che non hanno ancora recepito la normativa europea.

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