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Articolo 67 sexiesdecies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Comunicazioni non richieste

Dispositivo dell'art. 67 sexiesdecies Codice del consumo

1. L'utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore:

  1. a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico;
  2. b) telefax.

2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori.

3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.

Spiegazione dell'art. 67 sexiesdecies Codice del consumo

Con l’esercizio del diritto di recesso viene consentito al consumatore di ripristinare lo status quo dopo aver valutato, attraverso la documentazione contrattuale ricevuta, la convenienza di quanto stabilito, volendosi così assicurare allo stesso un adeguato spatium deliberandi.
L’esecuzione del contratto può avvenire solo su richiesta del consumatore, mentre il fornitore non potrà esigere alcun pagamento se non dopo aver assolto all’onere di provare che il consumatore sia stato adeguatamente informato dell’importo dovuto contrattualmente.

Il consumatore può manifestare la sua volontà in qualsiasi forma, sia su supporto cartaceo che su altro supporto durevole; entro 30 giorni dalla comunicazione del recesso, il fornitore dovrà provvedere al rimborso, il quale comprenderà tutti gli importi corrisposti dal consumatore, salvo il corrispettivo per quanto già effettivamente prestato in esecuzione del contratto da parte del fornitore.

L’utente dei servizi di pagamento ha, tra l’altro, l’obbligo di comunicare senza indugio l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza; qualora non adempia a tale obbligo con dolo o colpa grave, sarà tenuto a sopportare tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.

La possibilità che, facendo uso di tecniche fraudolente, vengano sottratti i codici al correntista, rientra nell’area del rischio di impresa, il quale può essere fronteggiato attraverso l’adozione di misure che consentano di verificare, prima che si dia corso all’operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente.
Per tale ragione si è ritenuto del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile attraverso appropriate misure volte a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, e ciò in conformità al principio, espresso all’art. 1218 del c.c. secondo cui l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al soggetto obbligato richiede la dimostrazione di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore.

Dall’indebita utilizzazione di carte di credito si distingue il reato di frode informatica, quest’ultima consistente nell’utilizzo “fraudolento” del sistema informatico.
In particolare, in questo caso il soggetto pone in essere una condotta in cui, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso captato precedentemente con modalità fraudolenta, penetra abusivamente nel sistema informatico bancario, effettuando operazioni illecite di trasferimento fondi.

Il consumatore è tenuto al pagamento, anche a mezzo di strumenti di pagamento elettronici, soltanto dei servizi dal medesimo richiesti; per tale ragione deve considerarsi in ogni caso “ sleale” la pratica commerciale consistente nell’esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, fatto salvo il caso dei beni in sostituzione.

Integra ancora una pratica aggressiva, posta in essere in violazione degli artt. 25, lett. a) e d), e 26, lett. f), cod. cons., anche l’attivazione da parte del professionista di un servizio di fornitura non richiesto dal consumatore, ma avvenuta a seguito di un semplice contatto telefonico promozionale, senza sottoscrizione di alcun contratto ovvero pur a fronte dell’esercizio da parte del consumatore del diritto di ripensamento.
Vanno considerate come aggressive quelle pratiche commerciali che presentano un elemento strutturale, rappresentato dagli atti di molestia, coercizione o indebito condizionamento, ed un elemento funzionale, consistente nell’effetto distorsivo prodotto dalla pratica sulla libertà di scelta del consumatore.

Compete all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la competenza ad irrogare la sanzione per pratica commerciale considerata in ogni caso aggressiva Il secondo comma dell’art. 27 del codice consumo attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di agire anche d’ufficio per accertare l’illiceità delle pratiche commerciali scorrette.

In relazione ai servizi di pagamento, l’ art. 8, d.lgs. 11/2010 impone al prestatore di servizi di pagamento, nel momento in cui emette uno strumento di pagamento, di astenersi dall’inviare strumenti di pagamento non specificamente richiesti, a meno che lo strumento di pagamento già consegnato all’utilizzatore debba essere sostituito.

Le tecniche di comunicazione a distanza che permettono una comunicazione individuale, previste dal secondo comma della norma in esame, devono aver ottenuto il previo consenso da parte del consumatore per sancirne la legittimità dell’utilizzo.
Il consenso deve essere espresso e formare oggetto di una autonoma ed idonea dichiarazione; si intende così tutelare il c.d. diritto alla tranquillità individuale, che permette al consumatore di impedire le “invasioni” indesiderate della propria sfera personale.
La violazione di tale diritto configura un’ipotesi di responsabilità di natura aquiliana.

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