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Articolo 25 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento

Dispositivo dell'art. 25 Codice del consumo

1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:

  1. a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
  2. b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
  3. c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
  4. d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
  5. e) qualsiasi minaccia di promuovere un'azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.

Spiegazione dell'art. 25 Codice del consumo

La norma in esame, inserita nel capo dedicato alle pratiche commerciali aggressive, si preoccupa di individuare ulteriori elementi da prendere in considerazione al fine di qualificare il comportamento del professionista come molestia, coercizione o indebito condizionamento.
Il concetto di molestie include tutti i comportamenti dell'operatore professionale che recano disagio, disturbo, fastidio al consumatore, inducendo quest'ultimo a ritenere che soltanto acconsentendo ad una determinata e imposta decisione di natura commerciale egli possa recuperare il pieno e indisturbato godimento della propria libertà negoziale.
L'indebito condizionamento che contraddistingue la pratica aggressiva, invece, comprende tutti i casi in cui, pur senza vere e proprie molestie o coercizioni, sia comunque rinvenibile uno sfruttamento, da parte del professionista, di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole.

In particolare, si prevede che occorre:
a) valutare i tempi ed i luoghi in cui viene posta in essere la pratica commerciale, cercando anche di stabilire se la pratica stessa sia stata persistente;
b) valutare se il professionista abbia fatto ricorso all’uso di minacce fisiche o verbali;
c) verificare se il professionista sia riuscito a condizionare il consumatore facendo leva su una circostanza tragica o sul verificarsi di fatti gravi;
d) verificare se il professionista ostacola l’esercizio dei propri diritti da parte del consumatore.
E’ questo il caso in cui il consumatore voglia esercitare il diritto di sciogliere il contratto o cambiare prodotto ed il professionista crea delle difficoltà, rendendo per il consumatore difficile esercitare tali diritti, caricandolo di costi aggiuntivi, così come il caso della
Altro caso tipico, a cui molto spesso si assiste nella prassi, è quello della
e) verificare se, al fine di condizionare il consumatore, il professionista induca lo stesso ad effettuare la scelta di natura commerciale in merito al proprio prodotto, minacciandolo di intentare una causa nei suoi confronti qualora non volesse aderire alla sua offerta, malgrado l’insussistenza di alcun valido diritto.

Integra una violazione degli artt. 24 e 25 c. cons. la condotta del professionista che, a fronte della consistente riduzione del contenuto della propria offerta commerciale, eserciti un indebito condizionamento sui clienti abbonati, costringendoli a scegliere tra il mantenimento del contratto con addebiti invariati e il recesso a titolo oneroso.

Si ritiene opportuno precisare che, nella valutazione degli elementi sopra descritti, l’eventuale interposizione di uno o più soggetti nel rapporto fra l'operatore commerciale e la clientela non esclude la responsabilità dell'operatore stesso. In linea di diritto, infatti, si tratta di un semplice corollario della responsabilità per fatto degli ausiliari, sancita in via generale dall'art. 2049 del c.c., che in linea logica corrisponde anche alla realtà dei mercati, ove pochissimi operatori, se non nessuno di essi, agiscono senza collaboratori esterni.

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