La nozione di pratica commerciale scorretta evoca il concetto di attività anziché di atto, svolta dall'imprenditore o dal
professionista; si tratta, pertanto, di un comportamento che ha valenza generale e che si inserisce, in quanto tale, nell'ambito di una strategia di impresa o professionale finalizzata a trarre illeciti vantaggi economici con pregiudizio delle parti contrattuali deboli.
Al pari dell’art. 23, la norma in esame contiene un elenco di alcuni comportamenti ed iniziative del professionista che vanno in ogni caso considerate aggressive, e come tali assoggettabili a sanzioni da parte dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Ciò comporta che, nel momento in cui il
consumatore sottopone una di tali comportamenti all’Autorità garante, quest’ultima sarà tenuta a censurare la pratica commerciale senza che sia neppure necessario effettuare una valutazione dell’illegittimità del comportamento. stesso
Leggendo le situazioni che vengono qui descritte, ci si può rendere conto che si tratta di casi che hanno come finalità quella di intimidire il consumatore, allo scopo di indurlo ad adottare un comportamento diverso da quello che normalmente avrebbe adottato se si fosse trovato in una condizione di libertà di scelta.
Nello specifico, sono da qualificare come immeditatamente sanzionabili i seguenti comportamenti adottati dal professionista:
a) mettere il consumatore in una condizione di pressione psicologica tale da ingenerargli la convinzione di non potersi allontanare dal locale commerciale in cui si trova fino alla conclusione di un eventuale
contratto (è questo il caso di una dimostrazione obbligata all’interno di un esercizio commerciale);
b) recarsi presso l’
abitazione del consumatore ed ignorare il suo invito ad andare via, con il preciso intento, a causa dell’insistenza e dell’invadenza manifestati, di condizionare a tutti i costi le scelte commerciali dei consumatori. Non possono farsi rientrare in tale fattispecie quei casi in cui il professionista risulti autorizzato da una particolare situazione ad effettuare la sua visita presso l’abitazione del consumatore, come accade ad esempio allorchè il consumatore abbia stipulato un contratto in forza del quale il professionista dovrà recarsi più volte presso l’acquirente per riscuotere il prezzo rateizzato.
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, fax, posta elettronica o qualunque altro mezzo di comunicazione a distanza, a meno che tale comportamento non trovi fondamento in un pregresso accordo contrattuale o vi sia stato il consenso del consumatore (è questo il caso dei messaggi promozionali, che si accetta d ricevere in fase di acquisto
online di un determinato bene o servizio).
d) ostacolare, nel caso di una compagnia di assicurazione, la richiesta di un
risarcimento danni mediante la pretesa di voler presentati documenti che in realtà non sono necessari per verificare il diritto ad essere risarciti (l’esempio classico che al riguardo viene addotto è quella della compagnia assicuratrice che, per rimborsare il contenuto di un bagaglio smarrito, richiede gli scontrini di tutti gli indumenti che quel bagaglio conteneva).
e) ostacolare il riconoscimento di un diritto scritto del consumatore, non rispondendo alle sue richieste scritte, con il preciso fine di dissuaderlo.
f) utilizzare un messaggio pubblicitario rivolto ai bambini con il preciso fine che siano questi a convincere i genitori all’acquisto di un determinato prodotto; ciò che in questo caso si vuole sanzionare è l’intento di sfruttare la mancanza di esperienza dei bambini, nonché la loro naturale incredulità ed il loro potere di influenzare gli adulti per il soddisfacimento dei loro desideri.
g) fornire al consumatore un prodotto senza che sia lui a richiederlo, per poi chiederne allo stesso di pagarne il prezzo in unica soluzione o mediante rateizzazione, ovvero chiedergli di averlo restituito o di tenerlo in custodia (è ciò che a volte accade nel caso di presentazione di un libro da parte di una casa editrice, la quale successivamente ne invia una copia ai partecipanti, pretendendo dagli stessi il pagamento del prezzo ovvero la sua restituzione a mezzo posta, a volte più dispendiosa del costo del libro stesso).
Trattasi della c.d. fornitura non richiesta, oggetto di due distinte previsioni legislative, e precisamente:
- il divieto posto dal secondo comma dell’art. 18 D.lgs. 31.03.1998 n. 114, sulla Riforma del commercio;
- quello in materia di contratto a distanza di cui all’art. 66 quinquies di questo stesso codice.
Si è ritenuto integrare una pratica aggressiva in violazione degli artt. 25, lett. a) e d), e 26, lett. f), c. cons. l'attivazione da parte del professionista di un servizio di fornitura non richiesto dal consumatore, ma avvenuta a seguito di un semplice contatto telefonico promozionale, senza
sottoscrizione di alcun contratto ovvero pur a fronte dell'esercizio da parte del consumatore del diritto di ripensamento.
h) informare esplicitamente il consumatore che se non acquista un determinato prodotto o servizio, saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista (perché, ad esempio, sarà in pericolo il lavoro del professionista). In tal modo si esercita una leva psicologica sul consumatore, che lo priva della sua libertà di scelta.
i) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere, mediante il compimento di una determinata azione, un premio o una vincita equivalente, quanto in realtà non esiste alcun premio o vincita equivalente ovvero quando qualunque azione volta a reclamare il premio o la vincita è in realtà subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.