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Articolo 65 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Pagamenti supplementari

Dispositivo dell'art. 65 Codice del consumo

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

Spiegazione dell'art. 65 Codice del consumo

Con questa norma si intende tutelare il consumatore dal rischio di trovarsi vincolato ad obbligazioni maggiori e diverse da quelle volute o, comunque, di dover effettuare pagamenti ulteriori rispetto al corrispettivo per il quale ha consapevolmente manifestato il proprio consenso.
Viene, dunque, garantita l’effettività e la concretezza del diritto di scelta del consumatore, diritto che rischia di essere vanificato da modalità troppo semplificate di presentazione dell’offerta o di formazione dell’accordo, incapaci di determinare un’adeguata riflessione da parte dello stesso consumatore in ordine alle proprie concrete esigenze e preferenze.

Il professionista che intenda estendere le obbligazioni pecuniarie del consumatore anche a pagamenti diversi rispetto a quelli connessi alla prestazione principale, deve innanzitutto fornire adeguate informazioni preliminari in ordine all’esistenza di costi o corrispettivi supplementari.
Inoltre, ha l’onere di richiedere al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il consenso espresso in ordine ai pagamenti supplementari.

Nel caso in cui non vi sia stata manifestazione del consenso in forma espressa ovvero lo stesso sia stato carpito attraverso opzioni prestabilite che il consumatore può solo rifiutare se vuole evitare il pagamento supplementare, lo stesso consumatore non può considerarsi vincolato dall’obbligazione avente ad oggetto tale pagamento ed avrà diritto al rimborso delle relative somme, se già corrisposte.

Argomentando dalla stessa ratio della norma in esame, si può affermare che nella nozione di pagamento supplementare debba farsi rientrare non soltanto il corrispettivo richiesto a fronte di una prestazione supplementare dovuta dal professionista, ma anche il pagamento di qualunque altra somma richiesto a prescindere da detta prestazione supplementare.

Il consenso del consumatore, a cui qui si fa riferimento, può ritenersi “espresso” soltanto se manifestato all’interno di una dichiarazione, separata ed ulteriore rispetto a quella rilasciata al fine di ottenere la prestazione principale; ciò esclude che possano ritenersi validi gli accordi raggiunti per facta concludentia o per inizio di esecuzione.
Ovviamente graverà sul professionista l’onere di provare che il consumatore abbia manifestato il suo consenso in forma espressa.

Al fine di applicare la disciplina che legittima il professionista a richiedere pagamenti supplementari secondo quanto stabilito dalla norma in esame, occorre che il pagamento sia riferibile a prestazioni qualificabili come “supplementari” in modo “oggettivo” e non secondo le valutazioni “soggettive” del professionista, in relazione alle modalità con cui intende organizzare l’offerta imprenditoriale sul mercato.
Ciò comporta che non sarà possibile per il professionista ottenere “pagamenti supplementari” per prestazioni oggettivamente riconducibili a quelle principali, sebbene siano state dallo stesso professionista segmentate nell’offerta commerciale ed abbiano costituito oggetto di espresso consenso informato da parte del consumatore.

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