La norma in esame impone il rispetto di precisi obblighi informativi precontrattuali anche a carico dei professionisti che propongono ai consumatori la conclusione di contratti non qualificabili né come contratti a distanza né come contratti negoziati fuori dei locali commerciali, corredandoli di un adeguato apparato sanzionatorio pubblicistico.
Viene sostanzialmente prevista un’informativa precontrattuale generale c.d. “a statuto debole”, contrapposta a quella “a statuto forte” riferita ai contratti a distanza ed a quelli negoziati fuori dei locali commerciali.
Il
professionista è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi in modo chiaro e comprensibile, prima che il
consumatore sia vincolato dal
contratto o dalla corrispondente offerta.
Da ciò se ne fa conseguire che il termine ultimo entro cui adempiere a tale obbligo informativo deve individuarsi nella data in cui il consumatore emette la dichiarazione di
volontà (
proposta o
accettazione) in forza della quale il contratto verrà a perfezionarsi.
Il fatto che la norma non richieda al professionista di adempiere agli obblighi informativi “
in tempo utile”, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, si ritiene che possa in qualche modo pregiudicare la funzione dei medesimi obblighi informativi, ovvero la possibilità di ponderare l’operazione giuridico economica che il consumatore si accinge a porre in essere.
Inoltre, deve osservarsi che tale esigenza richiede di essere maggiormente soddisfatta nei contratti diversi da quelli conclusi a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali il consumatore non ha la facoltà di liberarsi dal vincolo contrattuale con l’esercizio del diritto di
recesso, non essendo previsto per tale tipologia di contratti.
Le informazioni precontrattuali da mettere a disposizione del consumatore, quali risultanti dall’elenco contenuto al primo comma di questa norma, possono essere omesse nel caso in cui le stesse risultino già “
apparenti dal contesto”.
Si ritiene che tale eccezione debba essere intesa in modo rigoroso e restrittivo e che, pertanto, debbano considerarsi “apparenti” soltanto quelle informazioni che il consumatore può ricavare, con uno sforzo di diligenza minimo, dal contesto e dalle circostanze in cui si trova ad emettere la propria dichiarazione negoziale.
Restano esclusi dall’ambito di applicazione della norma in esame i contratti che si prestano ad essere qualificati come “
transazioni quotidiane”, a condizione che gli stessi vengano immediatamente ed integralmente eseguiti dal momento stesso in cui vengono stipulati (è dubbio se per l’individuazione concreta di questa fattispecie contrattuale possa farsi riferimento all’ importo del
corrispettivo pecuniario previsto per l’alienazione del
bene o la
prestazione del servizio).
La
ratio dell’esclusione, comunque, si riconnette alla immediata ed integrale esecuzione delle prestazioni nel momento stesso in cui viene stipulato il contratto, unitamente alla esiguità delle stesse ed alla abitualità dell’operazione posta in essere per soddisfare esigenze di vita quotidiana.
Non viene fornita alcuna espressa indicazione circa le modalità con cui devono essere assolti gli obblighi informativi, fatta salva la precisazione che le informazioni precontrattuali devono essere rese in modo chiaro e comprensibile.
A differenza di quanto previsto per i contratti a distanza e per quelli negoziati fuori dei locali commerciali, non è indispensabile che il professionista consegni o metta comunque a disposizione del consumatore un supporto cartaceo o un diverso supporto durevole contenente le informazioni dovute.
Le informazioni possono anche essere fornite oralmente e rese alla generalità dei possibili contraenti; non occorre, infatti, che il professionista effettui volta per volta una comunicazione
ad hoc nei confronti di ogni singolo consumatore con il quale instaura un contratto potenzialmente suscettibile di condurre alla conclusione di un contratto, potendo lo stesso limitarsi ad una comunicazione rivolta genericamente ed indistintamente a tutti i consumatori che entrano con lui in contatto.
Altra modalità per rendere le informazioni precontrattuali è quella di inserire le stesse nelle condizioni generali di contratto, da rendere conoscibili ai contraenti ai sensi ex art.
1341, comma 1 c.c.
Per quanto concerne i requisiti di chiarezza e comprensibilità delle informazioni precontrattuali, richieste dagli artt. 48 e 49 cod. cons., in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’
art. 35 del codice consumo per la redazione delle clausole contrattuali nei contratti conclusi con il consumatore, va detto che tali requisiti attengono al tipo di linguaggio impiegato dal professionista, e più precisamente alla terminologia ed allo stile utilizzati nella formulazione delle proposizioni attraverso le quali le informazioni vengono comunicate.
Sulla comprensibilità del testo non può esercitare alcuna influenza la circostanza che le informazioni vengano sempre fornite anche in lingua italiana quando comunicate o indirizzate a consumatori residenti in Italia, per come può desumersi dal comma 7 dell’
art. 49 del codice consumo.
Inoltre, dal concetto di “
comprensibilità” va tenuto distinto quello di “
leggibilità”, in quanto mentre la prima riguarda l’attitudine dell’informazione ad essere correttamente intesa e percepita dal consumatore “medio”, la seconda attiene alle
modalità con cui l’informazione è resa su supporto cartaceo o di altra natura.
Ultimo aspetto da prendere in esame è quello dell’
onere della prova.
A differenza di ciò che prevede l’
art. 49 del codice consumo in tema di obblighi di informazione precontrattuale nei contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, per i contratti che qui vengono presi in considerazione la norma in commento non pone a carico del professionista alcun onere probatorio sull’assolvimento degli obblighi medesimi.
Si ritiene, inoltre, che a tale assenza di previsione espressa non possa porsi rimedio in via interpretativa, facendo applicazione analogica di quanto invece previsto all’ art. 49, comma 1, cod. cons.