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Articolo 22 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Omissioni ingannevoli

Dispositivo dell'art. 22 Codice del consumo

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

2. Una pratica commerciale è altresì considerata un'omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l'intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell'uno o nell'altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un'omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.

4. Nel caso di un invito all'acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto:

  1. a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
  2. b) l'indirizzo geografico e l'identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identità del professionista per conto del quale egli agisce;
  3. c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l'impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
  4. d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale(1);
  5. e) l'esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
  6. e-bis) per i prodotti offerti su mercati online, se il terzo che offre i prodotti è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione del terzo stesso al fornitore del mercato online(2).

4-bis. Nel caso in cui sia fornita ai consumatori la possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, indipendentemente dal luogo in cui le operazioni siano poi effettivamente concluse, sono considerate rilevanti le informazioni generali, rese disponibili in un'apposita sezione dell'interfaccia online che sia direttamente e facilmente accessibile dalla pagina in cui sono presentati i risultati della ricerca, in merito ai parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e all'importanza relativa di tali parametri rispetto ad altri parametri. Il presente comma non si applica ai fornitori di motori di ricerca online definiti ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio(3).

5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

5-bis. Se un professionista fornisce l'accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto(3).

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(2) Lettera aggiunta dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(3) Comma introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 22 Codice del consumo

A differenza della norma che precede, la quale si occupa delle pratiche commerciali ingannevoli di tipi commissivo, la norma in esame definisce le pratiche commerciali ingannevoli che si presentano sotto forma di omissione.
Si tratta di tutte quelle pratiche nell’adozione delle quali il professionista omette di fornire indicazione che potrebbero rilevarsi utili per il consumatore al fine di effettuare una scelta di acquisto ponderata e consapevole.

In particolare, ricorre una omissione ingannevole nei seguenti casi:
a) allorchè il professionista, sebbene non ometta le necessarie informazioni, presenta le stesse in modo da renderle celate, poco chiare e incomprensibili al consumatore. Il caso che può a tal proposito richiamarsi è quello del gestore telefonico che utilizza spot veloci, non permettendo di percepire adeguatamente le informazioni riportate in sovrimpressione, le quali risultano essenziali per l’esatta comprensione del messaggio pubblicitario.
b) allorchè il professionista, divulgando apparentemente una notizia o manifestando un pensiero, di fatto, senza darne alcuna indicazione, sta svolgendo una pratica commerciale (si parla in questi casi di pubblicità occulta).
L’esempio che può addursi a chiarire il caso in esame è quello della pubblicità occulta a cui si assiste nel corso di un film, nel momento in cui viene mostrato il marchio di un determinato prodotto in un contesto che dovrebbe essere di solo intrattenimento.

Anche in tutti quei casi in cui, per specifiche esigenze, le comunicazioni rilasciate dal professionista debbano essere contenute in un ristrettissimo arco temporale, ciò non esime lo stesso professionista dall’obbligo di fornire quelle informazioni in modo tale da poter essere comprese adeguatamente.

La norma in esame, poi, si preoccupa di fornire una elencazione di informazioni considerate rilevanti, che il professionista è tenuto a fornire nel caso specifico dell’invito all’acquisto, e dalla cui omissione se ne deve far discendere il carattere scorretto della pratica commerciale posta in essere.
In particolare, si ha pratica commerciale scorretta se il professionista i questi casi non fornisce:
a) adeguate informazioni sulle caratteristiche principali del prodotto;
b) il suo indirizzo specifico e la sua esatta identità, nonché denominazione sociale e, se pertinente, indirizzo geografico e identità del professionista per conto del quale agisce;
c) il prezzo complessivo delle imposte ovvero, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali, oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che le stesse potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami, qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

In chiusura il quinto comma prevede la rilevanza, ai sensi del primo comma, degli obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto.

In giurisprudenza vige il principio secondo cui, la circostanza che la condotta del professionista coinvolto sia stata tenuta un numero limitato di volte o abbia interessato un numero contenuto di consumatori (al limite anche uno solo), è del tutto irrilevante al fine di escluderne l'illiceità, considerato che né la normativa interna, né quella Euro unitaria recano indizi che consentano di affermare che l'azione o l'omissione da parte del professionista debba presentare carattere reiterato o riguardare più di un consumatore.
Del resto, le pratiche commerciali scorrette si sostanziano in illeciti di mero pericolo, con la conseguenza che ai fini della configurabilità della violazione è sufficiente l'astratta ripetibilità della condotta non conforme a quella prescritta.

Infine, si ritiene possa essere utile precisare che l'obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto pubblicitario, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un'immediata percezione della offerta pubblicizzata.

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