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Articolo 22 bis Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime

Dispositivo dell'art. 22 bis Codice del consumo

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.

Spiegazione dell'art. 22 bis Codice del consumo

Finalità di questa norma, introdotta per effetto dell’art. 22 della Legge 23.07.2009 n. 99, è quella di assicurare la trasparenza dei prezzi e delle tariffe delle compagnie marittime, volendosi così porre fine ad un fenomeno abbastanza diffuso, ossia quello praticato dalle suddette compagnie di presentare appetibili tariffe solo apparentemente economiche e convenienti, così da indurre il consumatore all’acquisto di un biglietto il cui importo in realtà era ben più costoso.

Il consumatore, infatti, solo successivamente alla conclusione del contratto apprendeva che in quel prezzo pubblicizzato, apparentemente competitivo, non era ricompresa una serie di costi aggiuntivi a suo carico.
Sembra evidente che si tratta di una pratica sleale e per questa ragione il legislatore ha sentito l’esigenza di imporre normativamente l’obbligo in capo alle compagnie marittime di pubblicizzare il prezzo della tariffa, comprensivo di tutte le voci che la compongono.

In generale, si può affermare che, nelle ipotesi tipiche previste dagli artt. 21 ss., la scorrettezza professionale e la violazione della mala fede influenti sulla libera scelta del consumatore siano oggetto di presunzione (assoluta per le pratiche, “in ogni caso” ingannevoli o aggressive, previste dagli artt. 23 e 26), mentre al di fuori di tali casi andranno accertate sulla base dell’art. 20.

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