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Articolo 8 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 8 Codice del consumo

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento.

2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati.

Spiegazione dell'art. 8 Codice del consumo

Con questa norma viene ribadito in modo espresso che gli obblighi informativi a cui fa riferimento l’art. 6 del Codice del Consumo si applicano soltanto in assenza di norme specifiche in ambito nazionale o comunitario che regolano quel determinato settore.
Pertanto, come già è stato detto nel commento all’art. 6, quest’ultima norma vale a fissare un minimo di tutela, a cui fare riferimento nell’ipotesi in cui non sia prevista una norma più specifica e favorevole per il consumatore.

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