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Articolo 281 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 281 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale, su istanza del debitore, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, salvo il disposto di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), secondo periodo, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti. L'istanza del debitore è comunicata a cura del curatore ai creditori ammessi al passivo i quali possono presentare osservazioni nel termine di quindici giorni(1).

2. Allo stesso modo il tribunale provvede quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale(1).

3. Ai fini di cui al comma 1, il curatore dà atto, nel rapporto riepilogativo di cui all'articolo 235, comma 1, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio(1).

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124 nel termine di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere(1).

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 42, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 281, comma 1; (con l'art. 42, comma 4, lettera b)) la modifica dell'art. 281, comma 2; (con l'art. 42, comma 4, lettera c)) la modifica dell'art. 281, comma 3; (con l'art. 42, comma 4, lettera d)) la modifica dell'art. 281, comma 4.

Spiegazione dell'art. 281 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in oggetto prevede che il Tribunale debba pronunciarsi d'ufficio sull'esdebitazione del debitore, in sede di chiusura della procedura, o su istanza del debitore, quando la procedura è ancora pendente e sono decorsi tre anni dalla sua apertura. Tuttavia, si ritiene che il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di chiusura della procedura abbia mera efficacia dichiarativa, non costitutiva (come nella previgente disciplina).
Il decreto mediante il quale il Tribunale si pronuncia sull'esdebitazione deve essere comunicato al debitore, al PM, ai creditori, i quali possono impugnarlo mediante reclamo.

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