1. Salvo il disposto degli articoli 280 e 282, comma 2, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente(2).
2. [[ABROGATO]](1).
Note
(1)
Comma abrogato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.