1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.
2. [[ABROGATO]](1).
Note
(1)
Comma abrogato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.