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Articolo 264 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 264 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.

2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379 ter e l'articolo 2479 ter del codice civile.

Spiegazione dell'art. 264 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sotto l'egida della legge fallimentare, si era ritenuto che l'apertura di una procedura concorsuale nei confronti della società sarebbe stata tendenzialmente inidonea ad incidere sull'organizzazione interna della società stessa (c.d. principio di neutralità organizzativa).
Simile principio sembra essere venuto in parte meno per effetto dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, che all'articolo in commento individua specificamente gli effetti derivanti, sul piano organizzativo, dall'assoggettamento della società alla liquidazione giudiziale. Ed infatti, in corso di procedura si verifica un sostanziale accentramento dei poteri di gestione (interna ed esterna) in capo al curatore, con un parallelo svuotamento delle competenze riservate all'assemblea o comunque alla collettività dei soci. Il curatore non solo è investito di tutte le decisioni organizzative spettanti normalmente all'organo amministrativo (co. 1), ma anche di tutte le decisioni che ordinariamente sarebbe chiamata ad assumere l'assemblea sociale (es: operazioni straordinarie; operazioni sul capitale), a patto che tali operazioni siano state espressamente indicate nel piano di liquidazione, che deve essere approvato dal comitato dei creditori (co. 2).
Le decisioni in tal modo assunte possono in ogni caso essere impugnate, da soci e terzi interessati, mediante reclamo al giudice delegato, cui però la norma dichiara applicabili le disposizioni in tema di impugnazione delle delibere assembleari di s.p.a ed s.r.l.

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