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Articolo 261 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Liquidazione giudiziale di societą a responsabilitą limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

Dispositivo dell'art. 261 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

Spiegazione dell'art. 261 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Nel caso delle società di capitali, non essendovi una responsabilità patrimoniale sussidiaria dei soci, si pone più che mai l'esigenza di re-integrare il patrimonio sociale, nell'ottica della massimizzazione dell'attivo da distribuire ai creditori. A questo proposito, l'art. 260 agevola il recupero delle somme ancora dovute a titolo di conferimento da parte dei soci e degli ex-soci, autorizzando il giudice delegato ad ingiungerne il pagamento tramite decreto, anche laddove non sia ancora scaduto il termine per l'adempimento. Nel caso in cui, tuttavia, il conferimento ancora rimasto ineseguito sia un conferimento d'opera (ammissibile solo nelle s.r.l.), il giudice delegato può autorizzare il curatore ad escutere le garanzie che la legge richiede di rilasciare al conferente d'opera, ai sensi dell'art. 2464 (nello specifico, rilascio di polizza assicurativa o fideiussoria bancaria).

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