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Articolo 276 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Chiusura della procedura

Dispositivo dell'art. 276 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La procedura si chiude con decreto motivato del tribunale, su istanza del liquidatore o del debitore ovvero d'ufficio. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il liquidatore deposita una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile(1).

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 41, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 276 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La disposizione dichiara applicabili alla liquidazione controllata la norma in tema di chiusura della liquidazione giudiziale, la quale individua come cause di chiusura della procedura:
  • mancata presentazione di domande di ammissione al passivo entro il termine fissato per il deposito tempestivo delle domande di ammissione al passivo e/o successiva rinuncia all'insinuazione di tutti i creditori già ammessi al passivo.
  • estinzione di tutti i debiti e delle spese della procedura, anche prima della ripartizione finale dell'attivo
  • esaurimento della ripartizione finale
  • insufficienza di attivo tale da non consentire il soddisfacimento dei creditori
La chiusura è pronunciata dal giudice con decreto, mediante il quale si provvede ad autorizzare il pagamento del compenso liquidato al curatore.

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