L'art. 196 c.c.i. riguarda la circostanza che alcuni
beni mobili, oggetto di inventario e di acquisizione all'attivo della procedura, risultino di
spettanza di soggetti terzi.
La norma prevede, onde evitare che il terzo avanzi una istanza di rivendicazione secondo un iter (dell'art. 210 c.c.i.) che comporta una decisione del G.d. a diversi mesi di distanza dall'apertura della l.g.), una
deroga all'obbligatorietà del procedimento di accertamento del diritto ex art. 210 c.c.i.; in tal modo si cerca di evitare di esporre la procedura a diverse richieste di accertamento di crediti o di indennizzi in prededuzione.
La valutazione del giudice dev'essere resa «sentiti» il curatore ed il comitato dei creditori, e la decisione può essere resa disponendo che i beni mobili oggetto di richiesta non siano inclusi nell'inventario o siano immediatamente restituiti agli aventi diritto.
La disposizione individua due presupposti per la sua applicazione:
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deve trattarsi solo di beni mobili: sono esclusi quindi gli immobili e altri diritti reali o personali su detti beni;
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il diritto dei terzi sul bene oggetto di istanza di riconsegna deve essere «chiaramente riconoscibile».
La norma consente al terzo di ottenere in via diretta la
restituzione di beni su cui vanta dei diritti evidenti.
L'istanza dev'essere fondata su una prova evidente, anche documentale; la prova deve riportare data certa anteriore alla sentenza che dichiara aperta la procedura concorsuale, così da essere opponibile al curatore.
La presentazione dell'istanza comporta l'acquisizione del
parere necessario ma non vincolante del curatore e del c.d.c. se già nominato; il G.d. decide.
Il provvedimento consiste in un
decreto motivato; se questo è favorevole al terzo, il dovere del curatore di procedere alla inventario del bene viee meno.
L'ultima parte della disposizione in esame concerne i
beni di proprietà del debitore, ma detenuti da un terzo in forza di un titolo opponibile alla procedura di l.g. (es.: affitto d'azienda stipulato dall'imprenditore ancora
in bonis).
Il bene viene sottoposto all'inventariazione, ma resta nella disponibilità del terzo titolare del diritto.