Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 189 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Rapporti di lavoro subordinato

Dispositivo dell'art. 189 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.

3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.

4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:

  1. a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;
  2. b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;
  3. c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.
  4. d) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;
  5. e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;
  6. f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;
  7. g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili(1).

Note

(1) I commi 5 e 9 sono stati modificati dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Ratio Legis

La norma (insieme ai due successivi articoli – rispettivamente dedicati alla fruizione di una forma di ammortizzatore sociale come la Naspi ed ai trasferimenti di azienda – rappresenta una novità del Codice della crisi.

Spiegazione dell'art. 189 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo in commento, dopo aver previsto che la disciplina dei rapporti giuridici pendenti va integrata secondo tre principi di delega (comma 6), ossia limitando la prededuzione; prevedendo lo scioglimento dei contratti di carattere personale (salvo che vi sia il consenso della controparte) e disciplinando autonomamente il contratto preliminare, dedica al rapporto di lavoro il comma 7°.

La norma prevede, anzitutto, che l'apertura della liquidazione giudiziale verso il datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento.
La seconda parte del comma 1° prevede che l'apertura della l.g. sospende i rapporti di lavoro pendenti, che quindi entrano in una situazione di quiescenza che concede al curatore la facoltà di scelta se subentrare o sciogliersi dal rapporto:
  • se il curatore recede dai rapporti di lavoro subordinato, tale recesso ha effetto retroattivo sino alla data di apertura della procedura concorsuale;
  • se il curatore decide di subentrare nei rapporti di lavoro sospesi, gli effetti decorrono dalla comunicazione del subentro fatta ai lavoratori, ex nunc.
Il Codice prevede al comma 3° che il curatore procede senza indugio al recesso dai rapporti di lavoro subordinato, se si rende conto che non è possibile la continuazione dell'attività o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, la scelta del curatore è sempre rivolta al pieno soddisfacimento dei creditori, sia pure perseguendo in via prioritaria delle soluzioni liquidatorie non disgregative.
Il curatore esprime la decisione di subentrare nel rapporto di lavoro con l'autorizzazione del giudice delegato, mentre occorre solo «sentire» il comitato dei creditori (che devono quindi rilasciare solo un parere, obbligatorio ma non vincolante).

Il comma 2° prevede l'onere per il curatore di trasmettere all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo di apertura della procedura liquidatoria l'elenco dei dipendenti in forza presso l'impresa decotta, entro 30 giorni dall'apertura della l.g. e che un prolungamento di tale termine (di altri 30 giorni) richiede una istanza del curatore ed una successiva autorizzazione del G.d.

Pur prevedendo di regola che la durata massima del periodo di sospensione dei rapporti di lavoro sia di 4 mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, l'articolo disciplina il caso in cui sia necessario uno spatium deliberandi maggiore. E' possibile infatti richiedere una proroga del termine dei 4 mesi di sospensione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di ulteriori 8 mesi, quando sussista la possibilità di ripresa o di chiedere al giudice un trasferimento di azienda.
La procedura di proroga è attivata da una istanza effettuata dal curatore o dal direttore dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale nel termine (di decadenza) di almeno 15 giorni prima della scadenza dei 4 mesi. L'istanza di proroga può essere richiesta anche da uno o più singoli lavoratori, e in tale ipotesi la proroga avrà un'efficacia limitata ai soli dipendenti che l'abbiano richiesta.
L'istanza del lavoratore deve contenere, a pena di inammissibilità, l'elezione di domicilio o l'indicazione dell'indirizzo PEC cui ricevere le comunicazioni.
Il giudice delegato dispone la proroga e provvede entro 30 giorni dall'istanza.
La disposizione prevede che il giudice possa assegnare al curatore un termine al massimo di otto mesi per assumere le sue determinazioni.
Ai sensi del comma 4°, si deve tener conto delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda e che il termine così concesso produce i suoi effetti dal deposito in cancelleria del provvedimento.
Se anche questo maggior termine decorre senza che il curatore abbia proceduto al recesso o al subentro nei rapporti di lavoro, questi si intendono risolti automaticamente (salva l'ipotesi del licenziamento collettivo: v. tra breve) con decorrenza retroattiva al momento dell'apertura della l.g.
In caso di proroga, è prevista una indennità a favore dei lavoratori pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del TFR da moltiplicarsi per ogni anno di servizio, ed il prodotto non può comunque essere inferiore a due e non superiore ad otto mensilità; l'indennità ha natura compensativa, non essendo assoggettata a contribuzione previdenziale.

Secondo il comma 5 porta a ritenere che ogniqualvolta il lavoratore, durante il periodo di sospensione, dia le dimissioni, lo faccia per giusta causa (fino a quando non abbia ricevuto la comunicazione di cui al comma 1).

Al comma 8° la norma dispone che in caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto, al lavoratore dipendente a tempo determinato spetta anche l'indennità di mancato preavviso, ammessa allo stato passivo come debito anteriore.
In caso di esercizio dell'impresa del debitore da parte del curatore, i rapporti di lavoro subordinato proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare il recesso ai sensi della disciplina lavoristica. Al termine del periodo di esercizio diretto dell'impresa, si riapre la fase di sospensione ed il curatore potrà nuovamente sciogliersi o subentrare nel rapporto.

N.B. Il comma 6° regola una nuova procedura di licenziamento collettivo, da attivarsi per le aziende che occupano più di 15 dipendenti e che vogliono procedere ad almeno 5 licenziamenti nel periodo di 120 giorni in ciascuna unità produttiva. La procedura di licenziamento collettivo dovrebbe concludersi nei 40 giorni dal ricevimento della comunicazione fatta dal curatore per l'apertura del procedimento; la consultazione è in ogni caso conclusa una volta che siano passati 10 giorni dalla convocazione per l'esame congiunto, anche se non è stato raggiunto l'accordo, salvo una proroga di altri 10 giorni autorizzata dal giudice.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 189 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. G. chiede
martedģ 20/06/2023
“Buongiorno,
scrivo in rappresentanza di 16 ex dipendenti dell’Azienda Alfa.
Il Curatore fallimentare Dott. X di questa azienda, presso la quale siamo state impiegate, ci ha sospese da Aprile 2022 sino a Settembre 2022, data del licenziamento collettivo, dicendoci ripetutamente che la NASPI avrebbe avuto effetto retroattivo a partire da Aprile 2022 e che pertanto avremmo percepito la NASPI per 24 mensilità.
L’INPS non ha ahinoi confermato l’ipotesi avanzata dal Curatore riguardo i sei mesi retroattivi in quanto l’Azienda non era, non risultava, più operativa da Aprile 2022.
INPS ci ha anche riferito che di questi 6 mesi di sospensione, avremmo eventualmente potuto recuperare almeno 6-8 settimane ma che questa richiesta è di fatto caduta in prescrizione lo scorso Marzo per il cambio della legge di riferimento. Nessuno della Curatela ci ha mai informato per tempo in merito ai rischi di prescrizione…..
La nostra domanda, in buona sostanza, riguarda la possibilità di poter rivendicare, a carico della Curatela, il pagamento dei sei mesi di sospensione che abbiamo definitivamente perso.
Vorremo inoltre un vostro parere per quanto concerne azioni, vie alternative, soluzioni diverse volte al recupero del suddetto periodo di sospensione di sei mesi…..

Grazie e siamo a disposizione per eventuali chiarimenti
Con Cordialità”
Consulenza legale i 26/06/2023
A seguito di dichiarazione di liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro entrano in una fase di “sospensione” per una durata massima di 4 mesi durante i quali il Curatore potrà decidere se subentrare ovvero recedere dai rapporti di lavoro ancora in essere. Decorso detto termine, se il Curatore non ha comunicato la volontà di subentrare, i rapporti di lavoro subordinato si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione.

Tuttavia, il Curatore o l’Ispettorato del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano che sussista la possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono domandare al Giudice Delegato una proroga del termine per assumere la decisione relativa al subentro o al recesso dai rapporti di lavoro (analoga istanza può essere presentata anche dai singoli lavoratori).

Il Giudice può assegnare al Curatore un nuovo termine (non superiore a 8 mesi), al termine del quale, in caso di inerzia del Curatore, i rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto: in quest’ultima ipotesi sarà riconosciuta ai lavoratori un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. per ogni anno di servizio (e per un importo massimo non superiore a otto mensilità), ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie, potrebbe essersi verificata quest’ultima ipotesi, in tal caso spetterebbero gli importi come sopra determinati.

Per quanto riguarda la Naspi è utile richiamare la recente circolare Inps n. 21/2023 del 10 febbraio 2023, di cui si andranno a riassumere i punti chiave.

La vigente normativa richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che, quindi, l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

Fermo restando detto principio cardine per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui quella di cui all’art. 189, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Tale ultima norma prevede la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

Il successivo comma 5 del medesimo articolo 189 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

Ai sensi dell’articolo 190 del D.lgs n. 14 del 2019, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189, costituisce perdita involontaria dell'occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione NASpI.

In via ordinaria, l’articolo 6 del D.lgs n. 22 del 2015 prevede che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista dal citato articolo 189, comma 2 e comma 3, anche per le altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro previste dal medesimo articolo (rispettivamente, recesso del curatore e risoluzione di diritto).

Si precisa che anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro - che ai sensi del citato articolo 190 costituiscono comunque perdita involontaria dell’occupazione - il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Con riferimento alla ipotesi della risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4 dell’articolo 189.

Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, l’Inps ha precisato che la prestazione decorre:
  1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della circolare richiamata, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della predetta circolare. In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Per gli eventi intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della predetta circolare, la prestazione e il termine di 68 giorni decorrono secondo le ordinarie regole.

Per quanto riguarda la durata della prestazione, si fa presente che la Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

È quindi indipendente da eventuali sospensioni del rapporto, non si potrebbero pertanto recuperare i 6 mesi di sospensione persi tramite la Naspi.

La Naspi viene erogata in base ai tempi di presentazione della domanda. Ferma restando la durata della stessa, che non varia in base al momento della decorrenza, il periodo coperto cambia in base al fatto che la domanda venga presentata entro o dopo l’ottavo giorno dal licenziamento (o dalla scadenza del contratto a termine).

La Naspi spetta a partire dall’ottavo giorno di disoccupazione se la domanda per l’indennità di disoccupazione viene presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non è possibile far decorrere retroattivamente la Naspi

Per quanto riguarda la decadenza, il caso di specie sembrerebbe rientrare nella deroga di cui alla circolare richiamata. La cessazione del rapporto, infatti, dovrebbe essere avvenuta tra il 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 - sia che si considerino 4 mesi da aprile 2022 (risoluzione di diritto), sia che sia stata chiesta la proroga di cui si è detto all’inizio del presente parere.
Pertanto, il termine di 68 giorni per presentare la domanda è iniziato a decorrere dal 10 febbraio 2023.

Ai fini della Naspi si deve, infatti, prendere in considerazione la data in cui la comunicazione di cessazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.
Non si deve prendere in considerazione la data della liquidazione giudiziale.

Purtroppo, se la domanda non è stata presentata entro detto termine, sarà ormai intervenuta la decadenza e non sarà possibile ottenere la prestazione.

Neppure si può invocare la mancata conoscenza della legge.

Infatti, è risaputo che sul cittadino grava l’obbligo di conoscere le leggi dello Stato, una volta che esse vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale: l’eventuale inconsapevolezza circa l’esistenza di una regola, infatti, non esime nessuno dal dovere di rispettarla.

Tale tesi è esposta nella sentenza 364/88 della Corte Costituzionale che, sebbene si occupi della conoscenza delle leggi penali, contiene principi validi in tutti i settori dell’ordinamento. Precisamente, nella decisione de qua, si legge: “il passaggio dall’oggettiva possibilità di conoscenza delle leggi …, assicurata dallo Stato all’effettiva, concreta conoscenza delle leggi avviene attraverso la mediazione, ovviamente insostituibile, dell’attività conoscitiva dei singoli soggetti. Supposta esistente, in fatto, l’oggettiva possibilità di conoscenza d’una particolare legge …, i soggetti privati, divenendo destinatari dell’obbligo (principale) d’adempimento del precetto oggettivamente conoscibile, devono operare la predetta, insostituibile mediazione. A questo fine incombono sul privato, preliminarmente, strumentali, specifici doveri d’informazione e conoscenza: ed è causa del non adempimento di tali doveri che è costituzionalmente consentito chiamare a rispondere anche chi ignora la legge …”.

Si tratta del principio ignorantia legis non excusat, sancito dall’art. 5 c.p., secondo il quale “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.

Ma la portata di tale principio si estende ad ogni campo dell’ordinamento.

Anche in assenza di informazioni da parte del curatore, sarebbe stato onere del lavoratore informarsi sui termini da rispettare per ottenere la prestazione.

Alla luce di tale principio, non si intravedono possibilità di far causa al curatore per ottenere quanto eventualmente perso.

L’unica possibilità rimane, come detto, quella di ottenere l’indennità spettanti a seguito dell’eventuale richiesta di proroga da parte del curatore (che dalle informazioni fornite non è dato sapere se sia intervenuta o meno). In tal caso, l’indennità dovrebbe essere ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale: ciò significa che l’indennità non sarà ammessa al passivo come credito privilegiato, ma come credito prededucibile per compensare l’eccessivo periodo di sospensione.