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Articolo 6 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 23/05/2024]

Domanda e decorrenza della prestazione

Dispositivo dell'art. 6 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro(1).

2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Note

(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni".

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Consulenze legali
relative all'articolo 6 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

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A. G. chiede
martedģ 20/06/2023
“Buongiorno,
scrivo in rappresentanza di 16 ex dipendenti dell’Azienda Alfa.
Il Curatore fallimentare Dott. X di questa azienda, presso la quale siamo state impiegate, ci ha sospese da Aprile 2022 sino a Settembre 2022, data del licenziamento collettivo, dicendoci ripetutamente che la NASPI avrebbe avuto effetto retroattivo a partire da Aprile 2022 e che pertanto avremmo percepito la NASPI per 24 mensilità.
L’INPS non ha ahinoi confermato l’ipotesi avanzata dal Curatore riguardo i sei mesi retroattivi in quanto l’Azienda non era, non risultava, più operativa da Aprile 2022.
INPS ci ha anche riferito che di questi 6 mesi di sospensione, avremmo eventualmente potuto recuperare almeno 6-8 settimane ma che questa richiesta è di fatto caduta in prescrizione lo scorso Marzo per il cambio della legge di riferimento. Nessuno della Curatela ci ha mai informato per tempo in merito ai rischi di prescrizione…..
La nostra domanda, in buona sostanza, riguarda la possibilità di poter rivendicare, a carico della Curatela, il pagamento dei sei mesi di sospensione che abbiamo definitivamente perso.
Vorremo inoltre un vostro parere per quanto concerne azioni, vie alternative, soluzioni diverse volte al recupero del suddetto periodo di sospensione di sei mesi…..

Grazie e siamo a disposizione per eventuali chiarimenti
Con Cordialità”
Consulenza legale i 26/06/2023
A seguito di dichiarazione di liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro entrano in una fase di “sospensione” per una durata massima di 4 mesi durante i quali il Curatore potrà decidere se subentrare ovvero recedere dai rapporti di lavoro ancora in essere. Decorso detto termine, se il Curatore non ha comunicato la volontà di subentrare, i rapporti di lavoro subordinato si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione.

Tuttavia, il Curatore o l’Ispettorato del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano che sussista la possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono domandare al Giudice Delegato una proroga del termine per assumere la decisione relativa al subentro o al recesso dai rapporti di lavoro (analoga istanza può essere presentata anche dai singoli lavoratori).

Il Giudice può assegnare al Curatore un nuovo termine (non superiore a 8 mesi), al termine del quale, in caso di inerzia del Curatore, i rapporti di lavoro si intendono risolti di diritto: in quest’ultima ipotesi sarà riconosciuta ai lavoratori un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del T.F.R. per ogni anno di servizio (e per un importo massimo non superiore a otto mensilità), ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie, potrebbe essersi verificata quest’ultima ipotesi, in tal caso spetterebbero gli importi come sopra determinati.

Per quanto riguarda la Naspi è utile richiamare la recente circolare Inps n. 21/2023 del 10 febbraio 2023, di cui si andranno a riassumere i punti chiave.

La vigente normativa richiede, quale presupposto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente e che, quindi, l’assicurato possa fare valere lo stato di disoccupazione involontario.

Fermo restando detto principio cardine per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione, il legislatore ha tuttavia previsto ulteriori ipotesi di accesso alla stessa, tra cui quella di cui all’art. 189, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Tale ultima norma prevede la cessazione del rapporto di lavoro subordinato a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro subordinato nel corso della procedura di liquidazione giudiziale.

Il successivo comma 5 del medesimo articolo 189 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

Ai sensi dell’articolo 190 del D.lgs n. 14 del 2019, la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 189, costituisce perdita involontaria dell'occupazione con conseguente riconoscimento al lavoratore, laddove ricorrano gli altri requisiti di legge, dell’indennità di disoccupazione NASpI.

In via ordinaria, l’articolo 6 del D.lgs n. 22 del 2015 prevede che la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni di cui agli articoli 189 e 190 del D.lgs n. 14 del 2019 e consentire al lavoratore che si dimette nel periodo di sospensione di poter presentare utilmente domanda di NASpI, si precisa che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

La medesima decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è altresì prevista dal citato articolo 189, comma 2 e comma 3, anche per le altre due fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro previste dal medesimo articolo (rispettivamente, recesso del curatore e risoluzione di diritto).

Si precisa che anche in dette fattispecie di cessazione del rapporto di lavoro - che ai sensi del citato articolo 190 costituiscono comunque perdita involontaria dell’occupazione - il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui la comunicazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto. Con riferimento alla ipotesi della risoluzione di diritto, si precisa che la stessa interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, fatta salva l’eventuale proroga del predetto termine di cui al successivo comma 4 dell’articolo 189.

Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, l’Inps ha precisato che la prestazione decorre:
  1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della circolare richiamata, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della predetta circolare. In questi casi la prestazione, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori interessati, verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.

Per gli eventi intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della predetta circolare, la prestazione e il termine di 68 giorni decorrono secondo le ordinarie regole.

Per quanto riguarda la durata della prestazione, si fa presente che la Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

È quindi indipendente da eventuali sospensioni del rapporto, non si potrebbero pertanto recuperare i 6 mesi di sospensione persi tramite la Naspi.

La Naspi viene erogata in base ai tempi di presentazione della domanda. Ferma restando la durata della stessa, che non varia in base al momento della decorrenza, il periodo coperto cambia in base al fatto che la domanda venga presentata entro o dopo l’ottavo giorno dal licenziamento (o dalla scadenza del contratto a termine).

La Naspi spetta a partire dall’ottavo giorno di disoccupazione se la domanda per l’indennità di disoccupazione viene presentata entro l’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Non è possibile far decorrere retroattivamente la Naspi

Per quanto riguarda la decadenza, il caso di specie sembrerebbe rientrare nella deroga di cui alla circolare richiamata. La cessazione del rapporto, infatti, dovrebbe essere avvenuta tra il 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 - sia che si considerino 4 mesi da aprile 2022 (risoluzione di diritto), sia che sia stata chiesta la proroga di cui si è detto all’inizio del presente parere.
Pertanto, il termine di 68 giorni per presentare la domanda è iniziato a decorrere dal 10 febbraio 2023.

Ai fini della Naspi si deve, infatti, prendere in considerazione la data in cui la comunicazione di cessazione effettuata dal curatore medesimo è pervenuta a conoscenza del lavoratore e, nell’ipotesi della risoluzione di diritto, dalla data in cui il rapporto si intende risolto di diritto.
Non si deve prendere in considerazione la data della liquidazione giudiziale.

Purtroppo, se la domanda non è stata presentata entro detto termine, sarà ormai intervenuta la decadenza e non sarà possibile ottenere la prestazione.

Neppure si può invocare la mancata conoscenza della legge.

Infatti, è risaputo che sul cittadino grava l’obbligo di conoscere le leggi dello Stato, una volta che esse vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale: l’eventuale inconsapevolezza circa l’esistenza di una regola, infatti, non esime nessuno dal dovere di rispettarla.

Tale tesi è esposta nella sentenza 364/88 della Corte Costituzionale che, sebbene si occupi della conoscenza delle leggi penali, contiene principi validi in tutti i settori dell’ordinamento. Precisamente, nella decisione de qua, si legge: “il passaggio dall’oggettiva possibilità di conoscenza delle leggi …, assicurata dallo Stato all’effettiva, concreta conoscenza delle leggi avviene attraverso la mediazione, ovviamente insostituibile, dell’attività conoscitiva dei singoli soggetti. Supposta esistente, in fatto, l’oggettiva possibilità di conoscenza d’una particolare legge …, i soggetti privati, divenendo destinatari dell’obbligo (principale) d’adempimento del precetto oggettivamente conoscibile, devono operare la predetta, insostituibile mediazione. A questo fine incombono sul privato, preliminarmente, strumentali, specifici doveri d’informazione e conoscenza: ed è causa del non adempimento di tali doveri che è costituzionalmente consentito chiamare a rispondere anche chi ignora la legge …”.

Si tratta del principio ignorantia legis non excusat, sancito dall’art. 5 c.p., secondo il quale “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”.

Ma la portata di tale principio si estende ad ogni campo dell’ordinamento.

Anche in assenza di informazioni da parte del curatore, sarebbe stato onere del lavoratore informarsi sui termini da rispettare per ottenere la prestazione.

Alla luce di tale principio, non si intravedono possibilità di far causa al curatore per ottenere quanto eventualmente perso.

L’unica possibilità rimane, come detto, quella di ottenere l’indennità spettanti a seguito dell’eventuale richiesta di proroga da parte del curatore (che dalle informazioni fornite non è dato sapere se sia intervenuta o meno). In tal caso, l’indennità dovrebbe essere ammessa al passivo come credito successivo all’apertura della liquidazione giudiziale: ciò significa che l’indennità non sarà ammessa al passivo come credito privilegiato, ma come credito prededucibile per compensare l’eccessivo periodo di sospensione.