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Articolo 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Inammissibilitą della domanda di concordato minore

Dispositivo dell'art. 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Spiegazione dell'art. 77 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Analogamente a quanto prescritto per la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la norme prescrive che il ricorso per l'apertura del concordato minore sia inammissibile nei seguenti casi:
  1. mancanza della documentazione che deve essere allegata alla domanda da parte del debitore (art. 75, co. 1)
  2. mancanza della relazione dell'OCC (art. 76)
  3. difetto del presupposto soggettivo della procedura (nel caso dunque in cui il debitore sia un consumatore oppure sia imprenditore assoggettabile a liquidazione giudiziale)
  4. difetto del presupposto oggettivo (stato di sovraindebitamento)
  5. conseguimento dell'esdebitazione (a prescindere dallo strumento utilizzato) da parte del debitore nei cinque anni precedenti
  6. conseguimento dell'esdebitazione da parte del debitore per due volte nel corso della propria vita
  7. commissione, da parte del debitore, di atti in frode ai creditore, ovverosia di atti di disposizione intenzionalmente diretti a menomare la garanzia patrimoniale

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