(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
486 Le disposizioni dell'
art. 1015 del c.c.,
art. 1016 del c.c. e
art. 1018 del c.c., concernenti gli abusi dell'usufruttuario nell'esercizio del suo diritto, il patimento parziale della cosa soggetta all'usufrutto e il perimento dell'edificio, riproducono, salvo qualche emendamento di carattere formale, quelle corrispondenti del codice del 1865 (articoli 516, 519 e 520). Si prevede l'ipotesi di perimento della cosa per colpa di terzi e si dispone che in tal caso l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno (
art. 1017 del c.c.). Lo stesso trasferimento si opera se la cosa sia requisita o espropriata per pubblico interesse (
art. 1020 del c.c.). Anche nel caso di assicurazione si applica la regola della surrogazione reale: l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore, quando l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata (
art. 1019 del c.c., primo comma). Se si tratta di un edificio, il proprietario ha facoltà di destinare la somma alla ricostruzione di esso, nel qual caso l'usufrutto grava sull'edificio ricostruito; se però il proprietario impiega nella ricostruzione una somma maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario è limitato in proporzione di quest'ultima (art. 1019, secondo comma).