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Articolo 1018 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Perimento dell'edificio

Dispositivo dell'art. 1018 Codice Civile

Se l'usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire(1), l'usufruttuario ha diritto di godere dell'area e dei materiali [1016].

La stessa disposizione si applica se l'usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio. In tal caso, però, il proprietario, se intende costruire un altro edificio, ha il diritto di occupare l'area e di valersi dei materiali, pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi [1284] sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali(2).

Note

(1) Il venir meno dell'immobile accessorio di un terreno oggetto del diritto di usufrutto può essere conseguenza del fatto dell'usufruttuario, il quale, in questa ipotesi deve risarcire il danno e può subire le conseguenze legate alla decadenza, istituto che assumerebbe rilevanza a seguito dell'abuso dallo stesso compiuto (v. art. 1015).
(2) Se il proprietario ricostruisce la cosa venuta meno, l'usufrutto avente ad oggetto il fondo e i materiali è passibile di estinzione, e non può ricadere (nemmeno se in tal senso si è espressa la volontà delle parti) sul nuovo immobile. L'usufrutto, eventualmente concesso dal titolare sull'edificio ricostruito, deve, pertanto, venire in essere secondo la legge, senza poter essere in alcun modo ritenuto continuazione del precedente.

Spiegazione dell'art. 1018 Codice Civile

Perimento dell'edificio soggetto a usufrutto

La disposizione in oggetto lascia del tutto immutata la corrispondente disposizione del codice del 1865 (art. 520). In applicazione del principio generale che abbiamo già posto in luce, la legge dispone che se oggetto, esclusivo o meno, dell'usufrutto è un edificio e questo perisce, l'usufruttuario conserva il suo diritto sull'area e sui materiali (rispetto ai quali l'usufrutto si converte in proprietà). La legge si preoccupa di porre in evidenza che la norma si applica qualunque sia la causa del perimento, anche quando perciò esso sia dovuto a un fatto dell'usufruttuario, salva in questo caso la sua responsabilità per i danni verso il proprietario e la possibilità di applicazione dell'art. 1014 (decadenza dell'usufruttuario dal suo diritto).

Ma il rilievo pratico dell'art. 1017 assume maggiore evidenza quando si tratta di un edificio che forma l'oggetto esclusivo dell'usufrutto (esclusivo nel senso che l'edificio non fa parte di un fondo non già nel senso che sia l'unico bene soggetto ad usufrutto). In tal caso la legge vuole conciliare l'interesse dell'usufruttuario alla conservazione delle utilità di ciò che residua del perimento (godimento dell'area e dei materiali) con l'eventuale interesse che può avere il proprietario alla ricostruzione dell'edificio. Questo conflitto d'interessi è opportunamente risolto nel senso della prevalenza dell'interesse del proprietario alla ricostruzione, il che importa che il proprietario può senz'altro utilizzare l'area e appropriarsi dei materiali impedendone l'acquisto da parte dell'usufruttuario, ma deve corrispondere a questo, per la durata del suo diritto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali.

La ricostruzione dell'edificio non importa dunque che l'usufrutto riviva sulla nuova costruzione, il che si risolverebbe in un indebito arricchimento per l'usufruttuario, ma produce l’ estinzione dell'usufrutto, come tale, e ii sorgere di un diritto di credito nei confronti del proprietario. Qui non si ha perciò un caso di surrogazione reale ovvero di modificazione obbiettiva dell'usufrutto, ma piuttosto la sostituzione di un diritto di credito a un diritto reale che si estingue. Il diritto agli interessi e il compenso cui l'usufruttuario ha diritto per la perdita del diritto reale sull'area e sui materiali, perdita che dipende esclusivamente dalla volontà del proprietario.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

486 Le disposizioni dell'art. 1015 del c.c., art. 1016 del c.c. e art. 1018 del c.c., concernenti gli abusi dell'usufruttuario nell'esercizio del suo diritto, il patimento parziale della cosa soggetta all'usufrutto e il perimento dell'edificio, riproducono, salvo qualche emendamento di carattere formale, quelle corrispondenti del codice del 1865 (articoli 516, 519 e 520). Si prevede l'ipotesi di perimento della cosa per colpa di terzi e si dispone che in tal caso l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dal responsabile del danno (art. 1017 del c.c.). Lo stesso trasferimento si opera se la cosa sia requisita o espropriata per pubblico interesse (art. 1020 del c.c.). Anche nel caso di assicurazione si applica la regola della surrogazione reale: l'usufrutto si trasferisce sull'indennità dovuta dall'assicuratore, quando l'usufruttuario ha provveduto all'assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata (art. 1019 del c.c., primo comma). Se si tratta di un edificio, il proprietario ha facoltà di destinare la somma alla ricostruzione di esso, nel qual caso l'usufrutto grava sull'edificio ricostruito; se però il proprietario impiega nella ricostruzione una somma maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell'usufruttuario è limitato in proporzione di quest'ultima (art. 1019, secondo comma).

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