(massima n. 1)
L'azione revocatoria, esperibile dal curatore fallimentare nei confronti di terzi aventi causa dal primo acquirente del fallito ai sensi dell'art. 66, secondo comma, legge fall. (applicabile "ratione temporis"), non č subordinata all'esperimento o all'esperibilitā nei confronti del primo acquirente della revocatoria fallimentare; tuttavia, il suo accoglimento esige la prova - ai sensi dell'art. 2901, quarto comma, cod. civ., norma che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi in buona fede - della "scientia decotionis" in capo al primo acquirente e della consapevolezza di questo elemento soggettivo da parte dei terzi sub-acquirenti.