(massima n. 1)
In tema di azione revocatoria fallimentare, l'espressione, adoperata dall'art. 67, secondo comma, della legge fallimentare, secondo cui sono revocabili, fra l'altro, gli atti «costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati», si riferisce al caso in cui il diritto di prelazione sorga come effetto giuridico di un atto negoziale diretto a crearlo e, quindi, esclusivamente come effetto di una dichiarazione di volontą delle parti e non per diretta volontą della legge, come avviene per le ipoteche ed i privilegi legali. Ne consegue che non č revocabile il privilegio speciale del venditore di cui all'art. 2762 c.c., atteso che il creditore ha diritto alla prelazione sin dal momento in cui sorge il suo credito ed in virtł di una valutazione legale relativa alla causa, mentre l'attivitą del creditore diretta alla trascrizione del titolo ha il solo scopo di rendere opponibile il privilegio agli altri creditori.