(massima n. 3)
Il privilegio previsto dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. per i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non é applicabile al credito per compenso di appalto d'opera, neppure in via di interpretazione estensiva. Infatti, la ratio del privilegio previsto dalla succitata norma é di rafforzare la tutela dei crediti derivanti dalla prestazione lavorativa destinata a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore, alla quale é riconducibile quella svolta nell'esecuzione di un appalto di servizi o nella vendita di manufatti, per l'opzione in tal senso espressa dal legislatore, evidentemente fondata anche sulla ricorrenza statistica della prevalenza dell'attività lavorativa e sull'inopportunità di una disciplina differenziata caso per caso ; nell'appalto d'opera concorrono, invece, nella prestazione lo svolgimento di attività lavorativa, la fornitura di materia prima e le spese generali connesse all'attività di impresa, sicché l'impossibilità di individuare l'incidenza delle singole componenti e di ritenere prevalente l'attività lavorativa non consentono, mediante l'interpretazione estensiva, di applicare il privilegio in esame anche ai crediti per le prestazioni relative a tale appalto.