Cass. civ. n. 1530/2018
Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.
Cass. civ. n. 30529/2017
In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.
Cass. civ. n. 24754/2013
Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.
Cass. civ. n. 16119/2013
Le dichiarazioni aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, sono solo quelle provenienti dallo stesso soggetto confitente, in quanto l'art. 2734 c.c., che ne disciplina l'efficacia probatoria, presuppone l'unicità della fonte delle dichiarazioni.
Cass. civ. n. 3244/2009
Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice.
Cass. civ. n. 11745/2003
In tema di confessione giudiziale, il valore probatorio della dichiarazione — in essa contenuta — di fatti o circostanze idonee ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, è, ai sensi degli artt. 2734 c.c. e 116 c.p.c., liberamente apprezzato dal giudice, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dalla controparte.
Cass. civ. n. 2903/2001
Non viola l'art. 2734 c.c. il giudice di merito che, diversamente dalla dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, non ritenga raggiunto un accordo negoziale con la controparte perché la confessione è un atto giuridico che ha ad oggetto fatti obiettivi, mentre spetta al giudice del merito la qualificazione giuridica di essi.
Cass. civ. n. 12803/2000
Quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. se la controparte contesta le dichiarazioni, il confidente ha l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento secondo le circostanze dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.
Cass. civ. n. 11048/1995
Il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione sancito dall'art. 2734 c.c. — per il quale le «dichiarazioni aggiunte alla confessione», relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse — si applica solo alle confessioni giudiziali, cioè alle ammissioni fatte dalle parti in sede di interrogatorio formale, e non anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero; le quali, pertanto, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, che, specialmente nelle controversie di lavoro (nelle quali l'interrogatorio libero è previsto come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado), ben può fondare la propria decisione anche solo su tali dichiarazioni.
Cass. civ. n. 9339/1987
Il significato ampio e comprensivo della formula usata dal legislatore nell'art. 2734 c.c. circa il contenuto e la portata della dichiarazione aggiunta alla confessione ed il carattere unitario della relativa disciplina comportano che rientrano nella sfera dell'applicazione della norma sia l'ipotesi della cosiddetta confessione «complessa», che sussiste allorché le aggiunte si riferiscono a fatti distinti da quello confessato, tali da estinguere o modificarne gli effetti
ab extrinseco, che quella della cosiddetta confessione «qualificata», che ricorre se i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l'uno si profili come la necessaria conseguenza dell'altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato. Ciò comporta che in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, sia contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità né determinano alcuna inversione dell'onere della prova ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
Cass. civ. n. 1453/1978
In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art. 2734 c.c., la contestazione della controparte — che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente — può risultare, anche in modo implicito, dal comportamento processuale ed in ispecie dalle conclusioni per l'accoglimento della propria pretesa, quando l'accoglimento stessa sia incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte.