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Articolo 2734 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Dispositivo dell'art. 2734 Codice Civile

Quando alla dichiarazione indicata dall'articolo 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte(1). In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni(2)(3).

Note

(1) La confessione complessa (qualora alla dichiarazione principale ne siano cioè accompagnate di ulteriori, non del tutto sfavorevoli al dichiarante) è sottoposta alla regola dell'inscindibilità: se le dichiarazioni aggiuntive non subiscono contestazioni, esse rivestono pieno valore probatorio, al pari della confessione principale.
(2) Il principio dell'inscindibilità ha fondamentale rilievo anche nel caso in cui le dichiarazioni aggiuntive subiscano delle contestazioni, tuttavia in senso inverso a quanto prima descritto: in questo circostanza, infatti, anche la confessione principale subisce una diminuzione del suo normale valore probatorio, divenendo discrezionalmente valutabile da parte del giudice.
(3) Distinta dalla dichiarazione confessoria è la dichiarazione ricognitiva: se la prima ha ad oggetto l'asseverazione di fatti a sè sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, la seconda ha invece ad oggetto l'ammissione di diritti o rapporti giuridici, rilevando, sul piano probatorio, ad un livello inferiore rispetto alla confessione.

Ratio Legis

La norma prevede la cosiddetta confessione complessa, ovvero contenente ulteriori dichiarazioni non completamente sfavorevoli al confitente, alla quale si applica il generale principio dell'inscindibilità, in quanto l'efficacia di prova legale è estesa alla totalità delle dichiarazioni rese.

Spiegazione dell'art. 2734 Codice Civile

Scindibilità della confessione

L'articolo in esame tende a risolvere il tormentoso problema che va sotto il nome di scindibilità della confessione, qualora il confitente af­fermi bensì il fatto costitutivo della domanda avversaria, ma vi contrap­ponga una eccezione in senso sostanziale, cioè un fatto modificativo o estintivo (cfr. art. 2697). La giurisprudenza, soprattutto del S. C. si era consolidata nella massima che la confessione è inscindibile quando il fatto giuridico che ne forma l'oggetto è unico oppure quando due fatti siano cosi strettamente connessi fra loro che l'uno appaia come neces­saria conseguenza dell'altro ; ciò che non si verificherebbe. Da questo principio, la cassazione si allontanò con la sentenza 23 febbraio 1938, n. 386,1 per tornarvi subito dopo. Il nuovo legislatore si è reso conto del problema (Relazione, n. 1120) e, rinunciando a dare formulazione legislativa ad un criterio che valesse a segnare i limiti della inscindibilità, ha creduto di ispirarsi al principio scritto nell'art. 116 cod. proc. civ. 1940 secondo cui il giudice può desumere argomenti prova dal contegno delle parti. Tale soluzione, secondo il Ministro proponente, « é più coerente al nuovo sistema processuale che rafforza il principio del libero convincimento del giudice-, e da altro canto, ha il pregio di circoscrivere la piena efficacia di prova legale ai soli casi in cui questa, quale riconoscimento puro e semplice della verità di un fatto, conserva quel carattere per cui il giudice è da essa vincolato ».

I casi preveduti dalla legge sono due :
a) Accettazione dell'altra parte della verità dei fatti o delle circo­stanze aggiunte. — Questa accettazione, a mio avviso, non costituisce per se stessa confessione ; può quindi essere opera del difensore (cfr. art. 2733, r, a). In tale ipotesi, l'intera dichiarazione farà stato perii giudice, sia in quanto giova sia in quanto nuoce al dichiarante.

b) Impugnazione della verità dei fatti e delle circostanze aggiunte. — In questa ipotesi, il giudice può apprezzare secondo le circostanze l'efficacia probatoria delle dichiarazioni ; apprezzamento che per neces­sità di cose si estende tanto alle circostanze aggiunte quanto alla dichiara­zione principale, infatti se il giudice crede alla dichiarazione aggiunta sostanzialmente disconosce quella principale, cioè l'apprezza libera­mente e non come prova legale.

Un caso di inscindibilità della confessione é stabilito dall'art. 2710 quanto ai libri delle imprese.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1120 E' antica questione quella dei limiti entro i quali debba operare il principio della inscindibilità della confessione, ritenendo alcuni che la confessione sia sempre inscindibile, altri ponendo distinzioni, non sempre chiare, per delimitare l'ambito della inscindibilità. In realtà, se in molti casi l'inscindibilità appare logica e coerente ai principi che disciplinano l'onere della prova, in molti altri casi conduce a conseguenze aberranti. Ho pensato in un primo tempo di dare formulazione legislativa a un criterio che valesse a segnare i limiti della inscindibilità, ma, a prescindere dalla difficoltà di tale formulazione, l'ulteriore esame del problema mi ha persuaso dell'inopportunità di enunciare in questo tema regole rigide, che possono rivelarsi inadeguate alla molteplice varietà dei casi. Per altro, la regola contenuta nell'art. 1360 del codice del 1865 (che secondo alcuni portava ad escludere radicalmente dal materiale istruttorio la confessione ritenuta inscindibile, se la controparte non intendeva servirsene, e secondo altri consentiva alla controparte di servirsene nei punti favorevoli, assumendosi però l'onere e l'alea della prova contraria alle dichiarazioni aggiuntive) conduceva a conseguenze incompatibili col principio, accolto nel codice di procedura civile (art. 116 del c.p.c.), che il giudice può desumere argomenti di prova dal contegno delle parti. Uniformandomi allo spirito di questo principio, ho ritenuto opportuno lasciare al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, il valore della confessione a cui si accompagnano altre dichiarazioni che tendono ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti (art. 2734 del c.c.). Tale soluzione è più coerente al nuovo sistema processuale che rafforza il principio del libero convincimento del giudice e, d'altro canto, ha il pregio di circoscrivere la piena efficacia di prova legale attribuite, alla confessione ai soli casi in cui questa, quale riconoscimento puro e semplice della verità di un fatto, conserva quel carattere per cui il giudice è da essa vincolato.

Massime relative all'art. 2734 Codice Civile

Cass. civ. n. 1530/2018

Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

Cass. civ. n. 30529/2017

In assenza di confessione l'efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale è soggetta al libero apprezzamento del giudice, il quale ben può ponderarne la consistenza alla luce e nel necessario coordinamento con altri elementi del complesso probatorio.

Cass. civ. n. 24754/2013

Nell'ipotesi di dichiarazioni aggiunte alla confessione, opera, ai sensi dell'art. 2734 c.c., il principio di inscindibilità, nel senso che la mancata contestazione di controparte comporta l'esonero del dichiarante dall'onere di provare i fatti aggiunti, assumendo, in tal caso, la dichiarazione valore di prova legale nel suo complesso, mentre solo quando la controparte contesta le dichiarazioni il confitente ha l'onere di provare i fatti aggiunti, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

Cass. civ. n. 16119/2013

Le dichiarazioni aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, sono solo quelle provenienti dallo stesso soggetto confitente, in quanto l'art. 2734 c.c., che ne disciplina l'efficacia probatoria, presuppone l'unicità della fonte delle dichiarazioni.

Cass. civ. n. 3244/2009

Le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale, ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli artt. 2733 e 2734 c.c., e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice.

Cass. civ. n. 11745/2003

In tema di confessione giudiziale, il valore probatorio della dichiarazione — in essa contenuta — di fatti o circostanze idonee ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o estinguerne gli effetti, è, ai sensi degli artt. 2734 c.c. e 116 c.p.c., liberamente apprezzato dal giudice, quando tali circostanze o fatti aggiunti alla confessione siano contestati dalla controparte.

Cass. civ. n. 2903/2001

Non viola l'art. 2734 c.c. il giudice di merito che, diversamente dalla dichiarazione resa dalla parte in sede di interrogatorio formale, non ritenga raggiunto un accordo negoziale con la controparte perché la confessione è un atto giuridico che ha ad oggetto fatti obiettivi, mentre spetta al giudice del merito la qualificazione giuridica di essi.

Cass. civ. n. 12803/2000

Quando alla confessione si accompagna la dichiarazione di altri fatti o circostanze tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto contestato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti. se la controparte contesta le dichiarazioni, il confidente ha l'onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte, restando affidato al giudice, in difetto di tale prova, l'apprezzamento secondo le circostanze dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse.

Cass. civ. n. 11048/1995

Il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione sancito dall'art. 2734 c.c. — per il quale le «dichiarazioni aggiunte alla confessione», relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse — si applica solo alle confessioni giudiziali, cioè alle ammissioni fatte dalle parti in sede di interrogatorio formale, e non anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero; le quali, pertanto, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, che, specialmente nelle controversie di lavoro (nelle quali l'interrogatorio libero è previsto come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado), ben può fondare la propria decisione anche solo su tali dichiarazioni.

Cass. civ. n. 9339/1987

Il significato ampio e comprensivo della formula usata dal legislatore nell'art. 2734 c.c. circa il contenuto e la portata della dichiarazione aggiunta alla confessione ed il carattere unitario della relativa disciplina comportano che rientrano nella sfera dell'applicazione della norma sia l'ipotesi della cosiddetta confessione «complessa», che sussiste allorché le aggiunte si riferiscono a fatti distinti da quello confessato, tali da estinguere o modificarne gli effetti ab extrinseco, che quella della cosiddetta confessione «qualificata», che ricorre se i vari fatti dichiarati siano strettamente connessi tanto che l'uno si profili come la necessaria conseguenza dell'altro, ovvero incidono sulla sua essenza e si riflettono sulla sua efficacia come per il negozio condizionato. Ciò comporta che in entrambe le ipotesi, qualora la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte, idonee a modificare o estinguere gli effetti della confessione, sia contestata, le stesse (dichiarazioni aggiunte) non fanno piena prova nella loro integrità né determinano alcuna inversione dell'onere della prova ma sono invece suscettibili, nel loro complesso, di essere liberamente apprezzate dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Cass. civ. n. 1453/1978

In caso di dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione, ai sensi dell'art. 2734 c.c., la contestazione della controparte — che impedisce alle dichiarazioni del confitente di fare piena prova nella loro integrità e permette al giudice di apprezzarle liberamente — può risultare, anche in modo implicito, dal comportamento processuale ed in ispecie dalle conclusioni per l'accoglimento della propria pretesa, quando l'accoglimento stessa sia incompatibile con le predette dichiarazioni aggiunte.

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