(massima n. 1)
Il principio della cosiddetta inscindibilità della confessione sancito dall'art. 2734 c.c. — per il quale le «dichiarazioni aggiunte alla confessione», relative a fatti o circostanze tendenti ad infirmare, modificare o estinguere gli effetti del fatto confessato, fanno piena prova nella loro integrità ove non contestate dalla controparte, restando altrimenti rimesso al giudice l'apprezzamento dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni stesse — si applica solo alle confessioni giudiziali, cioè alle ammissioni fatte dalle parti in sede di interrogatorio formale, e non anche alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero; le quali, pertanto, sono soggette nella loro totalità al libero apprezzamento del giudice, che, specialmente nelle controversie di lavoro (nelle quali l'interrogatorio libero è previsto come un atto istruttorio obbligatorio per il giudice di primo grado), ben può fondare la propria decisione anche solo su tali dichiarazioni.