(massima n. 1)
Le dichiarazioni aggiunte alla confessione, tendenti ad infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o ad estinguerne gli effetti, sono solo quelle provenienti dallo stesso soggetto confitente, in quanto l'art. 2734 c.c., che ne disciplina l'efficacia probatoria, presuppone l'unicitą della fonte delle dichiarazioni.