(massima n. 1)
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) č discrezionale, e la valutazione di indispensabilitā neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio č svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza č insindacabile in sede di legittimitā, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalitā esplorativa.