(massima n. 1)
L'art. 715 c.c., disciplinando il rapporto tra procedimento di divisione e giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole di quest'ultimo, sarebbe chiamato a succedere, non prevede un impedimento assoluto e inderogabile allo svolgimento del procedimento di divisione fino al definitivo accertamento giudiziale dell'estensione della cerchia dei coeredi, in quanto prefigura la possibilitą che l'autoritą giudiziaria autorizzi l'immediata divisione, fissando le opportune cautele (individuabili in semplici cauzioni o garanzie, o in prudenziali accantonamenti), laddove la sospensione del giudizio di divisione sia suscettibile di provocare ingiusto pregiudizio a coloro, la cui qualitą di eredi č attualmente certa.