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Articolo 693 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritti e obblighi dell'istituito

Dispositivo dell'art. 693 Codice Civile

L'istituito ha il godimento(1) e la libera amministrazione(2) dei beni che formano oggetto della sostituzione, e può stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli può altresì compiere tutte le innovazioni(3) dirette ad una migliore utilizzazione dei beni.

All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario [981 ss. c.c.].

[Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorità giudiziaria può nominare, anche d'ufficio, un amministratore.](4)

Note

(1) Nel godimento l'istituito deve usare la diligenza richiesta dall'art. 1001 del c.c., ossia quella del buon padre di famiglia.
(2) Vi è l'obbligo di redigere l'inventario e di prestare garanzia ai sensi dell'art. 1002 del c.c..
L'inventario è richiesto, oltre che per effetto del rinvio alle norme in tema di usufrutto, anche dall'art. 471 del c.c. sull'accettazione dell'eredità degli incapaci.
(3) Tra cui anche mutare la destinazione dei beni ereditari e modificarne la funzione.
(4) Il terzo comma è stato abrogato dall'art. 198 della L. 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

Ratio Legis

La norma contempera i diritti e i poteri dell'istituito, che è pur sempre proprietario del bene seppur temporaneamente, con quelli del sostituto, che riceverà l'eredità alla morte dell'incapace.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

331 Un'altra osservazione riflette l'art. 693 del c.c. che determina i diritti e gli obblighi dell'istituito. Si sarebbe preferita la formulazione del corrispondente articolo del progetto preliminare, in cui i diritti e gli obblighi dell'istituito erano indicati analiticamente. Ho sostanzialmente accolto la proposta anche perché mi è sembrato che una perfetta assimilazione tra l'usufruttuario e l'istituito col vincolo fedecommissario sarebbe stata teoricamente inesatta, benché non si possa negare che esista fra le due posizioni una profonda analogia. Ho ritenuto perciò opportuno indicare nell'art. 693, sia pure sinteticamente, il contenuto del diritto dell'istituito mettendo in evidenza il suo potere di fare innovazioni utili, oltre che miglioramenti in senso stretto, sui beni e di stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni, e quindi anche per le azioni che riguardano il diritto di proprietà (ad es. azione di revindica). Non ho creduto invece necessario precisare gli obblighi che incombono all'istituito (inventario, cauzione e così via), perché mi è sembrato sufficiente un richiamo generico alle norme che concernono la posizione dell'usufruttuario, le quali troveranno applicazione, in quanto non vi contrasti la natura dei diritti che la legge attribuisce all'istituito, che sono indubbiamente più ampi di quelli dell'usufruttuario.

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