Nel vecchio codice del 1865, le norme sul ritiro del testamento segreto o dell’olografo (se questo era stato depositato dal testatore volontariamente) erano inserite nella sez. IX del capo II, titolo II, libro III, che trattava della revocazione dei testamenti, ma erano, evidentemente, fuori posto, tanto più che quel codice non diceva esplicitamente che il ritiro del testamento depositato importasse revoca tacita.
Taluni assegnavano a tale ritiro valore di revoca tacita, ma impropriamente, mancando persino gli elementi propri della dichiarazione tacita di volontà che deve consistere, come è noto, in fatti univoci e concludenti. Il fatto del ritiro del testamento depositato, invece, è essenzialmente equivoco: non rivela, cioè, chiaramente la volontà di far perdere efficacia a quel testamento; può spiegarsi per tante e diverse ragioni, cioè o perché il testatore non abbia più fiducia nel notaio o pubblico ufficiale che lo custodiva, o per dare a intendere agli interessati, contrariamente al vero, che egli non voglia più avvalersi di quelle disposizioni, in cambio delle quali ne avrebbe fatte altre o avrebbe lasciato sussistere la successione legittima, o dal desiderio di dare all’istituito la prova di averlo beneficato, rimettendo nelle sue mani il testamento.
Si aggiunga che, per quanto riguarda il testamento segreto, se esso è ritirato dal notaio dal quale fu ricevuto, più che di revoca, si deve parlare di nullità del testamento, perché, separato dall’atto di ricevimento, esso non ha valore giuridico: non può considerarsi nemmeno materialmente come testamento.
Se, invece, si tratta di testamento segreto che ha in sé i requisiti dell’olografo, oppure di testamento olografo, il ritiro che ne faccia il testatore dal notaio o dal pubblico archivio presso cui si trova depositato non comporta, di per sé, la revoca tacita di esso: per ritenersi revocato occorrerebbe anche la sua cancellazione o addirittura la sua distruzione; ma, allora, non si tratta di revocazione, quanto piuttosto di inesistenza di esso. Se, invece, il testamento segreto avente i requisiti dell’olografo, o il testamento olografo ritirato si trovino conservati fra le carte del testatore o nelle mani di persone in essi istituite o nelle mani dell’esecutore testamentario, essi conserveranno piena efficacia.
Assai opportunamente l'attuale codice ha trasportato nella sezione che contiene la disciplina generale dei testamenti le norme sul ritiro, le quali hanno il solo scopo di stabilire le forme nelle quali questo dev’essere effettuato. Esse sono molto semplici, riducendosi alla redazione di un verbale redatto a cura del notaio, o dell’archivista se il testamento sia depositato in un pubblico archivio (come avviene quando il notaio è morto o destituito), e sottoscritto dal testatore, da due testimoni, che possono anche non essere quelli che hanno partecipato alla consegna o al deposito, dal notaio o dall’archivista.