Negli articoli 517 e
518 si contengono le norme relative alle formalità da osservarsi per l’esercizio del diritto di separazione. Esse non si diversificano da quelle già poste nei corrispondenti articoli del codice del 1865 e vanno esaminate distintamente a seconda che la separazione colpisca
beni mobili, s'intende non equiparati nella disciplina della ipotecabilità agli immobili, oppure
beni immobili.
Nel caso di
beni mobili, la separazione si fa valere mediante
domanda giudiziale; la quale è proposta con ricorso al tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, poiché è in quello che si apre la successione.
L’art. 517 non precisa chi sia legittimato passivamente per la domanda in separazione; ma è intuitivo che la domanda si propone contro l’erede o contro altro rappresentante legittimo dell’eredità. La legittimazione passiva, quindi, colpisce, innanzi tutto, l’erede; è contro di lui che viene proposta domanda in separazione, ancorché, in definitiva, l’effetto della medesima si diriga contro i creditori dell’erede i quali ne risentono per il fatto che, in tal modo, viene sottratto il patrimonio del defunto, che, ove non vi fosse stata la separazione, avrebbe costituito, in conseguenza della successio, un aumento dei beni dell’erede, loro debitore.
La separazione va proposta contro qualsiasi erede, sia esso testamentario o legittimo; non accennando la legge ad alcuna distinzione non è all’interprete lecito introdurla; più specificatamente può venire chiesta contro il figlio perché esso riveste la qualità di erede del proprio genitore; contro il figlio adottivo poiché questi ha diritto a succedere all’adottante; contro il coniuge superstite solo, però, se non vi sono discendenti; contro il curatore dell’eredità giacente, quale rappresentante legittimo di questa.
Proposta la domanda in separazione, il tribunale competente, con decreto - non essendo richiesto il contraddittorio - ordina l’inventario se non è stato ancora fatto e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni. È così rimesso al discrezionale e prudente apprezzamento dell’autorità giudiziaria il potere di ordinare i provvedimenti che si rivelano necessari per la conservazione dei beni; e sebbene la legge non lo dica, deve ritenersi attribuita al giudice anche la facoltà di accertare se la garanzia è proporzionata al credito, con l’effetto di pronunciare la separazione di una parte soltanto dell’entità patrimoniale su cui cade l’azione del creditore separatista, e di ordinare che l’eccedenza venga attribuita all’erede.
Quali siano i provvedimenti conservativi non è possibile precisare poiché essi saranno imposti dalle circostanze dei singoli casi; di regola sarà un deposito, un sequestro, una cauzione, l’apposizione dei sigilli che il Tribunale prescriverà anche prima che sia concessa la separazione, poiché pretendere che essi - specie l’ultimo - vengano accordati dopo la decisione del magistrato, significa nuocere, il più delle volte, ai creditori i quali restano a mani vuote, ben avendo potuto l’erede, nel frattempo, alienare i beni mobili. Che se ciò si è verificato, stante il principio dell’art.
1153 - possesso in buona fede di cose mobili vale titolo - il terzo possessore non può essere disturbato ed il legislatore, per tutelare il diritto dei creditori e dei legatari, ha stabilito che la separazione può avere per oggetto solo il prezzo che non sia stato ancora pagato all’erede.
I
frutti, tanto naturali che civili, percepiti dopo l’apertura della successione, cadranno pur essi nella separazione? Per il diritto romano pare che non sia dubbia la soluzione affermativa, poiché il patrimonio ereditario si manteneva distinto e riservato solo ai creditori e l’erede, di conseguenza, doveva render conto di ogni cosa ai creditori del defunto. Nel diritto moderno la soluzione è controversa. Si ritiene che anche i frutti debbano cadere nella separazione per il principio "
accessorium sequitur principale". Ma, in contrario, si è osservato che la legge dichiara oggetto dell’istituto in esame il patrimonio del defunto e per questo deve intendersi il complesso dei beni esistenti alla morte del
de cuius che n’era il titolare. Si può, però, osservare in contrario che sottraendo alla separazione i frutti, di questi finirebbe col beneficiare l’erede che vede aumentato il proprio patrimonio a garanzia dei suoi creditori; in tal modo si va contro lo scopo della separazione che è la preferenza dei separatisti di fronte ai creditori dell’erede sul patrimonio del loro debitore defunto e con esso su tutto ciò che vi accede.