(massima n. 1)
L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art. 2607 c.c., deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art. 2603 c.c.), per iscritto a pena di nullitą. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o pił atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla costituzione di nuove situazioni giuridiche.