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Articolo 2442 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Passaggio di riserve a capitale

Dispositivo dell'art. 2442 Codice Civile

L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili [2424, n. 3, 2428].

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute [2349].

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

Ratio Legis

La norma è volta a disciplinare l'aumento gratuitodel capitale sociale, quale mera operazione contabile che non dà luogo ad alcun incremento del patrimonio sociale.

Spiegazione dell'art. 2442 Codice Civile

L'aumento del capitale sociale è gratuito o nominale quando è realizzato mediante imputazione a capitale di riserve e fondi disponibili iscritti in bilancio. Tali valori dovranno pertanto essere già esistenti nel patrimonio sociale.

Le riserve e i fondi utilizzati ai fini dell'aumento gratuito restano assoggettati al vincolo di indisponibilità gravante sul capitale sociale.
Dal punto di vista contabile, il passaggio delle riserve e dei fondi al capitale implica solo un trasferimento da un conto all'altro del passivo del bilancio (CAMPOBASSO).
L'aumento gratuito ha efficacia immediata e comporta un'immediata modifica dell'atto costitutivo, che può essere iscritta nel registro delle imprese.

Al fine di procedere procedere all'aumento gratuito del capitale:
1) non è necessario che le azioni precedentemente emesse siano liberate, dato che l’aumento ha efficacia immediata;
2) le poste da utilizzare devono essere iscritte in bilancio: le poste che non sono iscritte in bilancio dovranno essere perciò accantonate a riserva dall'assemblea ordinaria. Secondo la giurisprudenza, inoltre, è necessario che venga redatta una situazione patrimoniale aggiornata prima di procedere all'aumento gratuito.

L'aumento gratuito può essere attuato mediante:
1) emissione di nuove azioni: le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle già possedute.
2) aumento del valore nominale delle azioni in circolazione: in tale ipotesi, solitamente, si procede al ritiro e alla sostituzione dei vecchi titoli con nuovi titoli recanti il nuovo valore nominale.

L'aumento gratuito non proporzionale si ritiene legittimo purché vi sia il consenso di tutti i soci.

Massime relative all'art. 2442 Codice Civile

Cass. civ. n. 1845/1990

Poichè l'aumento di capitale di una società per azioni realizzato attraverso l'imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art. 2442 c.c., importa l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale il quale può essere monetizzato soltanto in ipotesi di scioglimento della società o in quella, affine, della riduzione del capitale esuberante, ex art. 2445 c.c. e, quindi, mutamento di uso e godimento di beni mobili, esso va assoggettato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, all'imposta proporzionale di registro di cui all'art. 85 della tariffa A, allegata al citato decreto.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2442 Codice Civile

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Edoardo G. R. chiede
martedì 26/06/2018 - Lombardia
“Salve, siamo in un contesto di società per azioni, con il capitale sociale rappresentato da azioni di diversa categoria (a titolo esemplificativo A1, A2 e A3). I soci, al momento dell'ingresso nel capitale sociale degli azionisti di categoria A3, si sono accordatiall'unanimità con una scrittura privata (firmata da tutti i soci) che prevede un meccanismo premiale tale per cui, al verificarsi di risultati economici particolarmente positivi, ci sarebbe stata l'emissione di nuove azioni in favore dei soli azionisti di categoria A1 e A2, per effetto della quale si crea una ricomposizione della compagine interna con sostanziale mutamento dei rapporti di forza (leggi = le percentuali) tra gli azionisti.
Il tutto dovrebbe avvenire a titolo gratuito, mediante conversione della riserva sovrapprezzo azioni.

Possiamo assumere - confortati dal parasociale già firmato (che prevedeva l'impegno "ora per allora" firmato nel 2015 di accettare e favorire l'aumento di capitale gratuito in favore dei soci A1 e A2) - il voto unanime degli azionisti.

Grazie”
Consulenza legale i 03/07/2018
L’operazione societaria che si vuole porre in essere deve ritenersi in linea teorica giuridicamente possibile, ma con le limitazioni e le precisazioni che di seguito si esporranno.

Trattasi, infatti, in linea generale di una ipotesi di aumento gratuito del capitale sociale, per la cui disciplina occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 2442 c.c., norma che attribuisce espressamente all’assemblea il potere di aumentare il capitale sociale mediante imputazione ad esso di riserve disponibili.
Per effetto di tale imputazione non si realizza un incremento del patrimonio della società, ma una semplice operazione contabile, venendosi ad immobilizzare riserve o fondi che altrimenti potrebbero essere distribuiti ai soci a titolo di dividendo.
Come prevede lo stesso testo normativo, possono imputarsi a capitale solo le riserve ed i fondi disponibili e vanno qualificate come tali non soltanto le riserve derivanti da utili non distribuibili, ma anche le riserve da sovraprezzo delle azioni.

Di queste si occupa in particolare l’art. 2431 c.c., dalla lettura del quale si evince che tali riserve possono considerarsi disponibili soltanto nel momento in cui la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c. (ossia il quinto del capitale sociale).
Ai sensi dell’art. 2442 c.c. è comunque necessaria la delibera dell’assemblea, e l’aumento potrà realizzarsi in due modi alternativi tra di loro, ossia:
  1. mediante emissione di nuove azioni da attribuire gratuitamente ed in proporzione ai soci,
ovvero
  1. mediante aumento del valore nominale delle azioni già esistenti.

E’ sotto quest’ultimo profilo, ossia della necessità della delibera assembleare, che potrà assumere rilevanza il patto parasociale firmato nel 2015 ed a cui si fa riferimento nel quesito, trattandosi di un patto con il quale si stabilisce anticipatamente ciò che dovrà deliberarsi e come dovrà essere esercitato il diritto di voto in caso di conseguimento di risultati economici particolarmente positivi.

Dei dubbi in ordine alla validità di tale patto potrebbero attenere alla mancanza di una precisa determinazione del concetto di “risultati economici particolarmente positivi”, ma tale imprecisione si ritiene possa essere sopperita dal disposto del sopracitato art. 2431 c.c., il quale, come prima detto, ammette di considerare le riserve da sovraprezzo disponibili (e, dunque, utilizzabili per l’aumento gratuito) allorché la riserva legale raggiunga il quinto del capitale sociale.

Per quanto concerne la considerazione secondo cui in tal modo si verrebbe a realizzare una “ricomposizione della compagine interna con sostanziale mutamento dei rapporti di forza tra gli azionisti”, si ritiene che anche ciò non possa inficiare la validità del patto, trattandosi, sotto un profilo prettamente tecnico-giuridico, di una vera e propria clausola di prelazione in favore dei soci titolari delle azioni di categoria A1 e A2.

A questo punto, però, si rende necessario fare le opportune precisazioni a cui si è fatto riferimento all’inizio di questa consulenza.
Intanto, occorre non dimenticare che i patti parasociali hanno indubbiamente efficacia obbligatoria tra gli aderenti, contrariamente all’efficacia reale dei vincoli sociali contenuti nello statuto e nell’atto costitutivo, con la conseguenza che, qualora il para-socio decidesse di violare l’impegno assunto, rischierebbe al più di essere espulso dal sindacato e di vedersi esposto alla sanzione del risarcimento dei danni (se prevista), mentre resterebbe in ogni caso incoercibile l’obbligo derivante dal patto stesso.

Inoltre, nel caso di specie si impongono dei dubbi in ordine alla effettiva possibilità di rendere applicabile il patto parasociale, poiché la riserva sovraprezzo azioni che si intende utilizzare per l’aumento di capitale a titolo gratuito non è una riserva di utili ma una riserva di capitale.
Da ciò ne consegue che i soci di categoria A3 potrebbero eccepire che tale operazione non possa farsi rientrare nel meccanismo premiale previsto dal patto parasociale, in quanto riferentesi alla sola ipotesi di “risultati economici particolarmente positivi” (ossia riserve di utili).
Ad ogni buon conto, una soluzione più certa potrebbe prospettarsi a seguito di una attenta lettura dello stesso patto parasociale.