(massima n. 1)
Poichè l'aumento di capitale di una società per azioni realizzato attraverso l'imputazione della parte disponibile delle riserve, ai sensi dell'art. 2442 c.c., importa l'assoggettamento del cespite alle limitazioni ed ai vincoli propri del capitale sociale il quale può essere monetizzato soltanto in ipotesi di scioglimento della società o in quella, affine, della riduzione del capitale esuberante, ex art. 2445 c.c. e, quindi, mutamento di uso e godimento di beni mobili, esso va assoggettato, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, all'imposta proporzionale di registro di cui all'art. 85 della tariffa A, allegata al citato decreto.