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Articolo 2337 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Promotori

Dispositivo dell'art. 2337 Codice Civile

Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma dell'articolo 2333 [2328, n. 8, 2334, 2339, 2341].

Ratio Legis

La scelta del legislatore si giustifica per le ragioni di certezza intrinseche ad una disciplina imperniata sulla responsabilità e sul rigore dei comportamenti dei promotori, i quali fungono, secondo lo spirito della legge, da basilare momento di equilibrio e di tenuta dell'intero procedimento previsto per la costituzione continuata (BERTONE).

Spiegazione dell'art. 2337 Codice Civile

I promotori sono coloro che firmano il programma, possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche. Sono coloro che assumono l'iniziativa della costituzione continuata di una s.p.a., secondo un programma redatto ai sensi dell'art. 2333 e diffuso fra il pubblico dei risparmiatori. Nonostante le norme parlino di "promotori" non è escluso che possa trattarsi di promotore individuale, sia persona fisica che persona giuridica. Secondo la dottrina prevalente i promotori svolgono un'attività di mediazione.

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