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Articolo 2343 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti

Dispositivo dell'art. 2343 Codice Civile

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo(1).

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Note

(1) Per ottenere una corretta valutazione dei conferimenti diversi dal denaro (beni in natura o crediti) è previsto un procedimento complesso. Infatti, i soci che portano nella società tali beni sono tenuti a consegnare la relazione di un esperto in cui siano date precise informazioni circa i beni e i crediti, nonché i criteri di valutazione utilizzati.

Ratio Legis

La norma è posta a presidio dell'effettività del capitale sociale. In quanto volta ad evitare che ai conferimenti in natura possa essere attribuito un valore superiore al valore reale dei beni conferiti, essa si propone di assicurare che il capitale sociale si formi secondo criteri oggettivi, nell'interesse dei soci diversi dal conferente e, soprattutto, dei creditori.

Spiegazione dell'art. 2343 Codice Civile

A differenza delle società personali, nelle s.p.a. la disciplina del capitale sociale risulta maggiormente severa e rigorosa. Ciò è dovuto al fatto che il legislatore riconosce alle s.p.a. autonomia patrimoniale perfetta, rendendo così pregnante l’esigenza di garantire l’effettività e l’integrità del capitale sociale, allo scopo di tutelare i terzi e di scongiurare indebiti utilizzi dello strumento societario.

Deve osservarsi innanzitutto che, per evitare che ai beni conferiti sia assegnato un valore nominale superiore a quello reale, i conferimenti di beni in natura o crediti devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione, il cui fulcro è rappresentato dalle attività del perito, chiamato a redigere la relazione giurata di stima. La relazione di stima deve necessariamente attestare l'equivalenza tra il valore reale dei beni o dei crediti conferiti ed il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo. Ciò non implica, tuttavia, che l’esperto debba dar conto del valore effettivo di quanto conferito (che potrebbe dunque essere anche superiore rispetto al valore del conferimento).

L'esperto deve essere designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società e la data della relazione di stima deve essere la più aggiornata possibile.

In mancanza della relazione di stima, non vi è nullità né della società né del singolo conferimento, ma gli amministratori dovranno sollecitare il socio conferente alla presentazione della stessa.

Gli amministratori devono controllare le valutazioni di cui alla relazione di stima entro 180 giorni dall'iscrizione della società. Fino a quando non risulti esaurito il controllo da parte degli amministratori, le azioni assegnate in virtù del conferimento rimarranno inalienabili. In quest'ultima ipotesi, trattandosi di limite legale alla circolazione delle azioni, qualsiasi trasferimento disposto in violazione del divieto di alienazione dovrà reputarsi invalido.

Qualora dalla revisione risulti che il valore dei beni conferiti sia inferiore di oltre un quinto rispetto al valore assegnato al conferimento, la società dovrà darne comunicazione al socio, il quale potrà alternativamente:
  • versare la differenza
  • recedere dalla società
Nel caso in cui il socio non opti per nessuna delle alternative, la società dovrà ridurre il capitale sociale, annullando le azioni scoperte.

Va infine osservato che, sebbene la norma in oggetto delinei un procedimento piuttosto complesso nel caso di conferimenti in natura, con il d.lgs. 142/2008 il legislatore ha introdotto gli art. 2343 ter e 2343 quater, che prevedono un procedimento semplificato.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

3 Per quanto riguarda invece l'obiettivo indicato con la lettera b), quinto comma, art. 4 della legge delega, la seconda direttiva comunitaria consentiva in effetti ben pochi spazi e si è dovuto mantenere nella sostanza, seppur limitatamente alleggerendo, la disciplina imperniata sulla perizia di un esperto designato dal presidente del tribunale. Si è ritenuto inoltre opportuno conservare il controllo successivo della relazione del perito ad opera degli amministratori: ciò in quanto esso assolve una funzione non soltanto ai fini della tutela del capitale sociale, ma anche di verifica sul piano degli assetti tra i soci, anche quindi per la loro tutela. Sul punto si è intervenuti soltanto da un lato alleggerendo il peso di questa ulteriore fase procedimentale, alla quale non è più prevista la partecipazione dei sindaci (il che, inoltre, consente di superare problemi applicativi di difficile soluzione che si erano posti sia quanto ai modi in cui i due organi dovessero collaborare sia con riferimento alla soluzione da dare in caso di loro contrasto di valutazioni); e dall'altro adeguando la disciplina dell'ultimo comma dell'art. 2343 alla possibilità, ora prevista, che le azioni non siano assegnate in misura proporzionale al conferimento del singolo socio: si è quindi ammessa, nell'ipotesi di revisione della stima ad opera degli amministratori, la possibilità che in virtù di apposita pattuizione dell'atto costitutivo dall'annullamento delle azioni derivi una diversa ripartizione tra i soci.

Massime relative all'art. 2343 Codice Civile

Cass. civ. n. 39178/2021

In tema di determinazione del compenso dell'esperto designato ai sensi dell'art. 2343 c.c., l'incarico conferito al professionista è esclusivamente rivolto alla stima del valore dei conferimenti di crediti o in natura nella società di capitali sicché, in sede di liquidazione, non possono essere considerate eventuali attività diverse da quelle previste dalla citata disposizione normativa, quand'anche facenti parte dell'incarico ricevuto.

Cass. civ. n. 7914/2015

La relazione di stima richiesta dall'art. 2343 cod. civ. per il conferimento di beni in natura in una società di capitali non è necessaria qualora il loro trasferimento trovi causa in un atto di scissione parziale in favore di società personale, non rilevando, in siffatta ipotesi, l'esigenza, tutelata da quella norma, di verificare l'effettiva esistenza della garanzia del capitale sociale indicato nelle società di capitali destinatarie del predetto conferimento; in tal caso, pertanto, è sufficiente l'allegazione di una situazione patrimoniale delle società partecipanti all'operazione redatta dagli amministratori nel rispetto delle norme sul bilancio di esercizio.

Cass. civ. n. 30020/2011

Il controllo di congruità degli amministratori sulla stima dei conferimenti in natura formulata dall'esperto, prescritto dall'art. 2343 c.c., è retto dal principio di libertà delle forme, ma ciò non comporta che il controllo possa ritenersi insito in ciascuna iniziativa di competenza dell'organo gestorio, che in qualsiasi modo coinvolga l'esame sul valore del conferimento, occorrendo invece, al riguardo, che la verifica, seppur condotta in relazione all'espletamento di un altro adempimento, si riferisca espressamente a quel dato, secondo il giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in cassazione ove la motivazione risulti immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale non aveva ravvisato il positivo controllo nella dichiarazione sulla rispondenza del capitale versato con i conferimenti, operata dell'amministratore in sede di stipula dell'atto costitutivo, e nella relazione al bilancio di esercizio).

Cass. civ. n. 1240/2000

Nel caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società trasformanda da parte dell'esperto nominato dal presidente del tribunale è imposta dagli artt. 2498 e 2343 c.c. nell'interesse dei creditori sociali e dei soci futuri, i quali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni da essi subiti per effetto della condotta di detto esperto.

Cass. civ. n. 9260/1987

Con riguardo al conferimento in natura del socio, la stima contemplata dall'art. 2343 cod. civ rileva nel rapporto fra il socio medesimo e la società, mentre non spiega effetti vincolanti nei confronti dei terzi (ivi inclusa l'amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposta di registro).

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