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Articolo 2316 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2316 Codice Civile

L'atto costitutivo(1) [2295] deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti [1350, n. 9, 2465, 2643, n. 10, 2725].

Note

(1) Il codice civile richiede implicitamente la forma scritta per l'atto costitutivo della s.a.s., solo ai fini della pubblicità e della registrazione. La mancanza della forma non toglie però validità al contratto sociale, ma impedisce solo la regolare costituzione della stessa.

Spiegazione dell'art. 2316 Codice Civile

Da tale articolo si desume che non è contemplata l'ipotesi di una società in accomandita semplice di fatto, essendo infatti necessario un atto costitutivo reso in forma scritta che rechi la distinzione tra soci accomandatari ed accomandanti, soprattutto al fine di rendere edotti i terzi circa le limitazioni di responsabilità patrimoniali tipiche degli accomandanti ex art. art. 2313 del c.c..

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