Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro(1).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2591].
Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore [2589] dell'invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro(1).
I diritti e gli obblighi delle parti relativi all'invenzione sono regolati dalle leggi speciali [2587, 2591].
Cass. civ. n. 36140/2022
In tema di invenzione del dipendente, l'elemento distintivo tra l'invenzione di servizio e l'invenzione di azienda - nella vigenza del r.d. n. 1127 del 1939 "ratione temporis" applicabile - risiede nel fatto che, pur presupponendo entrambe la realizzazione di un'invenzione industriale nell'adempimento di un contratto di lavoro, nel primo caso l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto, essendo prevista, attraverso un'esplicita previsione contrattuale, una speciale retribuzione costituente il suo corrispettivo, mentre nel caso dell'invenzione di azienda la prestazione del lavoratore non ha ad oggetto il conseguimento di un risultato inventivo, che alla prima è piuttosto collegata come frutto non dovuto, né previsto; conseguentemente, laddove l'invenzione sia oggetto della prestazione lavorativa, il risultato inventivo potrà esservi o meno, ma nel caso in cui si verifichi, la retribuzione stabilita vale già a compensarlo, mentre nel secondo caso, in quanto non è prevedibile che le ordinarie mansioni possano condurre ad un risultato inventivo, è dovuto il riconoscimento di un compenso ulteriore, costituito dall'equo premio.Cass. civ. n. 18595/2006
In tema di controversie concernenti i diritti del lavoratore che abbia realizzato una invenzione industriale, la competenza del giudice del lavoro sulla base del disposto degli artt. 409 e ss cod. proc. civ. va affermata fino all'entrata in vigore del d. lgs n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), che ha esplicitamente previsto, con portata innovativa, l'attribuzione di tali controversie alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, senza che abbia rilievo l'art. 3 del d. lgs. n. 168 del 2003, istitutivo delle predette sezioni, in forza del quale queste ultime sono state rese competenti in materia di controversie aventi ad oggetto, tra l'altro, i brevetti d'invenzione, atteso che nell'alternativa tra due giudici specializzati (quello del lavoro e quello della proprietà industriale), la competenza deve essere naturalmente assegnata al giudice che conosce della materia prevalente e che le controversie sulle invenzioni del dipendente non rientrano nella categoria delle controversie in materia di registrazione o validità dei brevetti a norma dell'art. 16 punto 4 della Convenzione di Bruxelles del 2 settembre 1968 (cfr. Corte di giustizia CE 15 novembre 1983 n. 228), delle quali pertanto non esigono il medesimo trattamento processuale. (Regola competenza).Cass. civ. n. 1285/2006
Per la sussistenza del carattere di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra, richiesto per la configurazione di un'ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., non occorre che nelle due controversie venga prospettata la medesima questione di diritto, ma occorre, invece, che una controversia, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. In particolare, ricorre un'ipotesi di pregiudizialità con conseguente applicazione della disciplina sulla sospensione necessaria allorchè tra le stesse parti si verte in un processo in ordine alla nullità del titolo che in un altro è posto a fondamento della domanda. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata che aveva disatteso la relativa richiesta, ha ritenuto che sussistevano tutti gli elementi costitutivi della sospensione necessaria con riferimento ad un giudizio intentato da un lavoratore dipendente in ordine alla spettanza o meno dell'equo premio relativo ad un'invenzione di azienda, ex art. 23, secondo comma, del r.d. n. 1127 del 1939, rispetto ad altro giudizio pendente fra le stesse parti avente ad oggetto la nullità del brevetto in relazione al quale si controverteva, poichè l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere il detto premio poteva considerarsi cessato solo con la rimozione "ex tunc" del brevetto, in virtù di dichiarazione giudiziale di nullità del medesimo in esito allo speciale procedimento disciplinato dal richiamato r.d., non essendo sufficiente una declaratoria di nullità pronunziata in via meramente incidentale).
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“Lavoro da operaio presso un'industria metalmeccanica ed ho inventato un procedimento ora usato dalla ditta che abbrevia i tempi di lavorazione ed il consumo di energia; la ditta mi ha corrisposto un premio irrisorio, posso rivendicare qualcosa di più e in base a cosa?”
Il r.d. n. 1127 del 1939, conosciuto come Legge Invenzioni, è stato abrogato dal d.lgs. del 10/02/2005, n. 30. Con riferimento alle invenzioni del lavoratore, ne ha riprodotto le disposizioni di cui all'art. 23, negli artt. 64 e 65. L'art. 64, comma 2, stabilisce: "Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro".
Il caso di specie sembra rientrare nella previsione normativa citata.
Poiché è già stato corrisposto il premio (sarebbe stato comunque possibile ottenere dal giudice ordinario una decisione che accertasse la sussistenza del diritto all'equo premio), ma sul suo ammontare vi sono delle contestazioni, sarà necessario rivolgersi ad un collegio di arbitratori ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo 64, d.lgs. 30/2005 ("4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determinazione dell'ammontare provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806, e seguenti, del codice di procedura civile. 5. [...] Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice").