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Articolo 2587 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Brevetto dipendente da brevetto altrui

Dispositivo dell'art. 2587 Codice Civile

Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali [2590, 2591].

Ratio Legis

La norma disciplina la novità intrinseca che deriva da una precedente idea, con la conseguenza che non sarà necessaria una assoluta novità e creatività rispetto alla precedente nozione, ma basterà un miglioramento delle tecniche preesistenti, un progresso delle idee tali da risolvere problemi e soddisfare interessi industriali prima non risolti.

Spiegazione dell'art. 2587 Codice Civile

Al fine della brevettabilità di un'invenzione industriale, il requisito della novità intrinseca non postula un grado di creatività ed originalità assolute, rispetto a precedenti cognizioni od invenzioni, ma ricorre anche in un progresso o miglioramento di idee e tecniche preesistenti, idoneo a risolvere problemi ed a soddisfare interessi industriali prima non risolti o soddisfatti, come si verifica nel caso di coordinamento originale ed ingegnoso di elementi e mezzi già conosciuti con risultato tecnicamente nuovo ed economicamente utile (cosiddetta invenzione di combinazione), ovvero nel caso della risoluzione in forme diverse e più convenienti di problemi tecnici precedentemente risolti in altro modo (cosiddetta invenzione di perfezionamento), ovvero nel caso di trasposizione di un principio noto o di una precedente invenzione in un diverso settore e con un diverso risultato finale (cosiddetta invenzione di traslazione).
Non configura una nuova invenzione autonomamente brevettabile l'applicazione di una precedente invenzione ad un campo diverso da quello in cui l'invenzione originaria è stata concepita, quando un tecnico medio del settore possa senza difficoltà procedere all'adattamento, atteso che l'attività inventiva presuppone la «non evidenza» della soluzione del problema per il tecnico medio del settore.
Il perfezionamento, la combinazione o la traslazione di elementi già acquisiti con precedenti invenzioni industriali possono configurare autonoma invenzione brevettabile (cosiddetta invenzione derivativa) qualora realizzino una novità, rispetto alla normale utilizzazione del patrimonio comune della tecnica ed all'ordinario sviluppo delle pregresse invenzioni, che vada oltre l'incremento quantitativo dell'efficacia e comodità di impiego, proprio del modello di utilità, e presenti caratteri qualitativi, nel senso cioè che la novità medesima si traduca in un salto originale della tecnica, con riferimento sia al momento della creazione intellettuale sia a quello della sua pratica trasfusione in un risultato economico-industriale.

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