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Articolo 2584 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Diritto di esclusività

Dispositivo dell'art. 2584 Codice Civile

Chi ha ottenuto un brevetto(1) per un'invenzione industriale [2424, n.4] ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2577, 2592] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].

Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.

Note

(1) Bisogna distinguere il diritto al brevetto, ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all'inventore o a colui che a titolo derivato ha acquistato l'invenzione, dal diritto sul brevetto, ossia la facoltà esclusiva di attuare e godere dell'invenzione per chi ha brevettato.

Ratio Legis

Il materia di brevetti per invenzioni industriali le norme del codice vanno coordinate con quanto dispone il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, la L. 25 ottobre 1977, n. 879, la L. 26 maggio 1978, n. 260, il D.M. 03 aprile 1981, la L. 21 dicembre 1984, n. 890 e la L. 03 maggio 1985, n. 194.

Spiegazione dell'art. 2584 Codice Civile

Il brevetto per un'invenzione di prodotto conferisce al titolare il diritto di utilizzazione esclusiva del prodotto stesso, in relazione alla fabbricazione ed al commercio.
Invenzione e una creazione intellettuale consistente nella soluzione di un problema tecnico (SENA).
Essa va distinta dalla scoperta, dall'immaginazione, dall'ipotesi (GUGLIELMETTI).
Non e necessario che abbia un carattere sorprendente, ma solo che non sia un'inevitabile implicazione del notorio (Cass. n. 1988/2965).
Le invenzioni industriali brevettate sono beni immateriali e costituiscono l'oggetto di un diritto di utilizzazione economica. Secondo l'opinione dominante in dottrina il rilascio del brevetto ha efficacia costitutiva, e cio nel senso che solo l'invenzione brevettata e qualificabile come bene immateriale oggetto di un diritto assoluto, riconducibile al diritto di proprieta (ASCARELLI).

Massime relative all'art. 2584 Codice Civile

Cass. civ. n. 17791/2015

In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione è consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equità, ai sensi dell'art. 1226 c.c.

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