Chi ha ottenuto un brevetto(1) per un'invenzione industriale [2424, n.4] ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2577, 2592] di attuare l'invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce.
Note
(1)
Bisogna distinguere il diritto al brevetto, ossia la facoltà di chiedere la registrazione, riconosciuta all'inventore o a colui che a titolo derivato ha acquistato l'invenzione, dal diritto sul brevetto, ossia la facoltà esclusiva di attuare e godere dell'invenzione per chi ha brevettato.