(massima n. 1)
In tema di brevetto, il danno cagionato dalla commercializzazione di un prodotto o di un modello in violazione della privativa non č "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore dell'illecito rispetto alla distorsione della concorrenza da eliminare comunque, richiede di essere provato secondo i principi generali che regolano le conseguenze del fatto illecito, in quanto solo in presenza di tale dimostrazione č consentito al giudice liquidare il danno, eventualmente facendo ricorso all'equitą, ai sensi dell'art. 1226 c.c.