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Articolo 2592 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Modelli di utilitą

Dispositivo dell'art. 2592 Codice Civile

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un'invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o d'impiego, ha il diritto esclusivo [2563, 2569, 2577, 2584] di attuare l'invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce.

Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

Ratio Legis

Il modello di utilità è brevettabile, al pari dell'invenzione, purché possieda i requisiti di quest'ultima.
Esso tutela gli elementi che conferiscono particolare efficacia e comodità di applicazione o di impiego a macchine utensili o oggetti d'uso.

Spiegazione dell'art. 2592 Codice Civile

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilità e richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novità intrinseca od originalità, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma già noti, conferendogli nuova utilità mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comodità d'impiego.
L'accertamento della validità o meno di un'invenzione o di un modello di utilità, dei requisiti costitutivi della loro novità intrinseca ed estrinseca, dei caratteri peculiari utilizzabili ai fini della loro differenziazione, e rimesso all'apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se giustificato da motivazione logicamente congrua e giuridicamente corretta (Cass. n. 3932/1984).

L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (novità intrinseca). Anche per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca, con la differenza che, mentre per l'invenzione essa deve riguardare lo strumento, l'utensile o dispositivo meccanico, il prodotto o risultato industriale e la applicazione tecnica di un principio scientifico, la novità intrinseca dei modelli si presenta ed opera sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili ed oggetti già conosciuti ed utilizzati. Detta novità deve determinare un incremento di utilità valutabile in un significato quantitativo, che, in quanto tale, presuppone una qualità (invenzione) che permane nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali di base.

Massime relative all'art. 2592 Codice Civile

Cass. civ. n. 21405/2019

La contraffazione per equivalente ricorre in presenza della soluzione di un problema tecnico attuata attraverso invenzioni che presentino elementi delle rivendicazioni muniti di equivalenza, non in presenza della sola identitą del problema suscettibile di essere superato con soluzioni tra loro diverse.

Cass. civ. n. 8510/2008

Ai fini del riconoscimento del brevetto per modello di utilitą č richiesto, come per il brevetto per le invenzioni, oltre al requisito formale della descrizione chiara e completa, il requisito sostanziale della novitą intrinseca od originalitą, da riconoscersi ogni qual volta sia possibile rinvenire un'idea nuova che incida su un meccanismo od una forma gią noti, conferendogli nuova utilitą mediante soluzioni ed accorgimenti che vadano oltre la mera applicazione di regole ovvie ed elementari e attribuiscano a macchine, strumenti, utensili ed oggetti, un incremento di efficienza o di comoditą d'impiego. (Rigetta, App. Milano, 2 Maggio 2003).

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