L'articolo in commento prevede il cd. diritto al pentimento, il cui esercizio è disciplinato dettagliatamente negli artt. 142 e 143 l. n. 633/1941. Il diritto di pentimento spetta a maggior ragione all'autore anche prima che la stessa sia stata messa in commercio (Santini).
Il riferimento alle gravi ragioni morali deve essere inteso nel suo significato più ampio, comprendente motivi d'ordine etico, intellettuale, politico e religioso. Le gravi ragioni morali possono costituire oggetto di sindacato da parte del giudice e non è perciò sufficiente la dichiarazione dell'autore attestante la loro esistenza (Santini).
In tema di tutela del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche, il diritto esclusivo di riproduzione (art. 13 l. n. 633/1941) ha per oggetto la moltiplicazione delle opere in copie e quello esclusivo di messa in commercio (art. 17 l. n. 633/1941) riguarda il primo atto d'immissione in circolazione, a profitto dell'autore, degli esemplari dell'opere, senza divieto dell'ulteriore loro commercio. Pertanto — a meno che l'autore non abbia esercitato il diritto di ritiro dal commercio degli esemplari lecitamente riprodotti — il commercio dell'opera integra una lesione del diritto d'autore solo se è collegato al primo atto di messa in commercio, compiuto, a proprio profitto, dell'abusivo riproduttore dell'opere medesime (Cass. n. 3353/1999).