Le soluzioni originali di problemi tecnici, di cui alla norma in commento, devono intendersi costituite dall'applicazione di nuovi principi o regole tecniche, oppure dall'applicazione di preesistenti principi e regole, contraddistinta da un'impronta geniale concepita con carattere creativo. Per il riconoscimento del diritto all'equo compenso ai sensi dell'art 99 l. n 633/1941 agli autori di progetti di lavori di ingegneria che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici non e necessario che l'originalita sia assoluta e geniale, essendo sufficiente che essa si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento (anche di modesto valore) della tecnica. L'art. 99 l. n 633/1941 sul diritto dell'autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi) protegge tanto l'espressione formale dell'idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all'equo compenso per l'utilizzazione dell'idea e riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d'ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell'esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto (Cass. n. 1558/1987).