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Articolo 2578 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Progetti di lavori

Dispositivo dell'art. 2578 Codice Civile

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali(1) di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso [2579] da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Note

(1) L'originalità della soluzione non deve essere assoluta e geniale, ma è sufficiente che si concretizzi in un progresso e miglioramento, anche modesto, della tecnica.

Ratio Legis

I progetti di lavoro di ingegneria non vantano del diritto morale d'autore, ad essi la legge riconosce una tutela all'espressione formale dell'idea e riconosce un equo compenso solo se il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici che sono state impiegate da soggetti terzi nell'esecuzione delle loro opere.

Spiegazione dell'art. 2578 Codice Civile

Le soluzioni originali di problemi tecnici, di cui alla norma in commento, devono intendersi costituite dall'applicazione di nuovi principi o regole tecniche, oppure dall'applicazione di preesistenti principi e regole, contraddistinta da un'impronta geniale concepita con carattere creativo. Per il riconoscimento del diritto all'equo compenso ai sensi dell'art 99 l. n 633/1941 agli autori di progetti di lavori di ingegneria che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici non e necessario che l'originalita sia assoluta e geniale, essendo sufficiente che essa si concretizzi in un progresso ed in un miglioramento (anche di modesto valore) della tecnica. L'art. 99 l. n 633/1941 sul diritto dell'autore di progetti di lavori di ingegneria (od analoghi) protegge tanto l'espressione formale dell'idea con il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni, quanto il suo contenuto con riguardo alla sua concreta realizzazione, ma la pretesa all'equo compenso per l'utilizzazione dell'idea e riconosciuta al detto autore di progetti di lavori d'ingegneria solo quando il progetto presenta soluzioni originali di problemi tecnici e il terzo, nell'esecuzione della sua opera, sia ricorso a tali soluzioni o manifestamente o utilizzando soluzioni solo apparentemente diverse (cosiddette sostituzioni mediante equivalenze), che non incidono sui punti realmente originali e qualificanti del progetto (Cass. n. 1558/1987).

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RICCARDO C. chiede
martedģ 19/12/2017 - Lombardia
“UTILIZZO DI COPIA NON AUTORIZZATA DI DISEGNI IN DWG (autocad)
Buongiorno.
Sono un architetto incaricato da un mio cliente per la realizzazione di un intervento residenziale. Il progetto prevedeva anche la progettazione della rete fognaria bianca e nera (acque meteoriche e acque fognarie), progetto redatto e approvato dall'ente di competenza. L'impresa esecutrice delle opere si trova in difficoltà (economiche/organizzative) nella realizzazione dello stesso e quindi ha incaricato un suo professionista per un progetto alternativo (senza il consenso della proprietà). Il collega ha preso i file in .dgw (autocad) da me prodotti (all'inizio dei lavori girati all'impresa per i suoi calcoli e dimensionamenti: impianto termico, elettrico, ecc.), certamente girati dall'impresa stessa, per redarre la sua variante. L'impresa non ha mai da me avuto alcuna autorizzazione scritta a copiare, riprodurre, divulgare il mio lavoro intellettuale. Volevo chiedere: posso diffidare il collega ad utilizzare i miei file? Su che articoli del codice civile? Posso denunciarlo civilmente/penalmente e richiederne i danni? Lo stesso per l'impresa, visto che ho la certezza che il file in cui ha lavorato è il mio prodotto del 2015?
Grazie.

Consulenza legale i 24/12/2017
I disegni relativi alla progettazione che abbiano carattere creativo rientrano nelle opere di ingegno tutelate dalla legge sul diritto di autore. Infatti, l’art. 2 del predetto testo normativo menziona espressamente “i disegni e le opere dell’architettura”.
Possiamo dunque affermare, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 2577 del codice civile, che l’autore abbia i diritti economici e morali sull’opera architettonica. Questi ultimi, consistono essenzialmente nel diritto di non pubblicare l’opera, la rivendica della paternità, il diritto a non vederla modificata e quella a ritirarla dal commercio. Chiaramente, tali diritti sussistono sia che il progetto sia contenuto in un documento cartaceo che in un file o altro supporto informatico.
In base poi al secondo comma dell’art. 20 della legge sul diritto d’autore “nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.”
Sul punto, la giurisprudenza ha statuito che «un'opera dell'ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia» (Cass. civ., sez. I, 28/11/2011 n. 25173; Cass. Civ., Sez. I, 12 marzo 2004, n. 5089). Ed ancora: «Per la protezione di un'opera dell'ingegno attraverso il diritto d'autore è sufficiente un gradiente di creatività modesto, attribuito da elementi individualizzanti la natura e l'interazione degli eventi rappresentati, ancorché privi di originalità e novità assolute» (Trib. Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23 settembre 2011).

Fermo quanto precede, laddove prevalga l'aspetto per così dire “tecnico”, va applicata la disciplina dell’art. 2578 del codice civile che dispone quanto segue: “all'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.” In tal caso, la tutela è quindi più limitata. La disciplina va comunque letta unitamente all’art. 99 contenuto nella legge sul diritto d’autore che subordina l’esercizio del diritto al compenso all’indicazione sopra il piano o disegno di una dichiarazione di riserva e l’esecuzione del deposito del piano o disegno presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Aldilà della predetta tutela, occorre tenere presente anche quanto previsto dal punto a) dell’art. 20 del codice deontologico degli architetti italiani che qualifica come concorrenza sleale “attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista”. In tal caso, si avrebbe la possibilità di ricorrere al potere sanzionatorio del Consiglio dell’Ordine degli Architetti. Tra l'altro, la violazione di una norma deontologica costituisce comunque responsabilità ex art. 2043 c.c. che potrebbe legittimare una richiesta di risarcimento danni (che andrebbero comunque ovviamente provati).

Fatte queste brevi premesse normative e giurisprudenziali, andiamo a rispondere alle domande contenute nel quesito sulla base delle scarne informazioni ivi contenute.
Secondo quanto riportato in quest’ultimo, ci sembra di capire che il progetto preso senza il consenso dell’autore sia relativo agli impianti fognari. Se si tratta soltanto di questo tipo di progetto, parrebbe più pertinente la tutela prevista dall’art. 2578 c.c. sopra citato che non quella specifica del diritto di autore.
Ad ogni modo, sussistono i presupposti per inviare una lettera al collega architetto diffidandolo formalmente a non riprodurre gli elaborati tecnici.
Dal punto di vista penale, non appaiono sussistere i presupposti per una denuncia.
Mentre, dal punto di vista civile, potrebbe essere avanzata una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c. per la violazione della sopra citata norma deontologica. Si ribadisce, però, che oltre il nesso di causalità ed il fatto della violazione, andrebbero provati anche i danni che si lamentano.
Insomma, il fatto in sé del riutilizzo non è sufficiente per chiedere un risarcimento. Forse appare preferibile un esposto all’ordine degli architetti in forza dell’art.20 sopra citato contenuto nel codice deontologico.
Quanto all’impresa, si potrebbe inviare una lettera di diffida manifestando di essere venuto a conoscenza che i progetti sono stati forniti ad altro professionista senza alcuna autorizzazione. Eventuali danni però andrebbero anche in questo caso provati. L’aspetto probatorio è infatti forse la parte più complicata nella presente vicenda considerato anche che i files forniti sono modificabili e che, in effetti, il progetto è stato modificato e non è più esattamente quello da lei elaborato in origine (si parla espressamente di variante).
La prova dovrebbere vertere:
- sul fatto che si tratta in effetti del medesimo progetto (bisogna vedere "quanta variante" è stata introdotta, il che verrebbe valutato da un tecnico nominato dal giudice nel caso di una eventuale causa civile)
- sul fatto che da tutto questo è derivato a lei un danno economico concreto e quantificabile.