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Articolo 2579 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Interpreti ed esecutori

Dispositivo dell'art. 2579 Codice Civile

Agli artisti attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali, anche se le opere o composizioni sovraindicate sono in dominio pubblico, compete, nei limiti, per gli effetti e con le modalità fissati dalle leggi speciali [2575, 2583], indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso [2578](1) nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono o altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione.

Gli artisti attori od interpreti e gli artisti esecutori hanno diritto di opporsi alla diffusione, trasmissione o riproduzione della loro recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione [2577, 2582].

Note

(1) Trascorsi vent'anni dall'esecuzione, l'interprete non ha più diritto al compenso per la registrazione dal vivo dell'opera nei confronti di chi abbia riprodotto il disco.

Spiegazione dell'art. 2579 Codice Civile

L'interpretazione e l'esecuzione non costituiscono in sé opere dell'ingegno e non sono perciò oggetto di un diritto d'autore autonomo, ma solo di un diritto connesso che presuppone invece un'opera dell'ingegno come oggetto dell'interpretazione: a tale diritto non viene ricollegata una facoltà esclusiva di utilizzazione, ma solo un diritto ad un equo compenso (Ascarelli).
L'equo compenso di cui al primo comma, previsto anche dalla l. aut., per le singole categorie di interpreti ed esecutori, va determinato in base alle norme del regolamento per l'esecuzione della detta legge, e cioè il r.d. n. 1369/1942.
Solo in esito alle modifiche attuate, in sequenza, con gli art. 13 d.lgs. n. 685/1994, art. 6 d.lgs. n. 581/1996,artt. 10 e 11 d.lgs. n. 154/1997 e, da ultimo, art. 20 d.lgs. n. 68/2003, l'art. 80 è giunto all'attuale configurazione, riconoscendo all’interprete ed esecutore un diritto esclusivo d’autore avente ad oggetto l’autorizzazione alla riproduzione ed alla diffusione delle sue prestazioni artistiche (Cass. n. 1936/2017).

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