Cass. civ. n. 6994/2007
I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale.
Cass. civ. n. 15633/2006
L'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato. (Rigetta, Roma, 23 Aprile 2002).
Cass. civ. n. 1847/2006
In tema di prestazione d'opera intellettuale, nel caso in cui il professionista si avvalga, nell'espletamento dell'incarico, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, ai sensi dell'art. 2232 c.c., gli eventuali contatti tra il cliente e questi ultimi, in assenza di uno specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano assorbiti nel rapporto tra committente e professionista incaricato; ne deriva che quest'ultimo ha un interesse autonomo ad intervenire nella causa intentata dal suo sostituto nei confronti del committente per il pagamento delle relative prestazioni professionali.
Cass. civ. n. 11922/2000
Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.
Cass. civ. n. 3108/1995
La «collaborazione», di cui parla l'art. 2232 c.c. - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.
Cass. civ. n. 5248/1986
In tema di prestazione d'opera intellettuale, la facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell'ari. 2232 c.c., della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il contratto con il cliente. Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione.
Cass. civ. n. 2404/1983
Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto un progetto di costruzione o ristrutturazione edilizia, il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare i vizi da cui è oggetto: il committente, infatti, il quale ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte, non è tenuto a controllare se il lavoro stesso sia stato compiuto nel rispetto delle particolari norme tecniche che lo regolano, salvo che la violazione di tali norme ed i vizi che ne conseguono siano facilmente riconoscibili anche da parte di un profano.