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Articolo 2232 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Esecuzione dell'opera

Dispositivo dell'art. 2232 Codice Civile

Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto [1176](1). Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità [1228], di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione [1717](2).

Note

(1) Il professionista incaricato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e sostituti solo per l'esecuzione della prestazione affidatagli e rientrante nelle sue competenze.
(2) L'utilizzazione dei collaboratori ha valore interno: nei rapporti con i clienti rimane responsabile a tutti gli effetti solo il prestatore d'opera intellettuale.

Massime relative all'art. 2232 Codice Civile

Cass. civ. n. 6994/2007

I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attività non trasferiscono per ciò solo all'associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d'opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti del proprio cliente, sicché non sussiste una legittimazione alternativa del professionista e dello studio professionale.

Cass. civ. n. 15633/2006

L'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolarità del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato. (Rigetta, Roma, 23 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 1847/2006

In tema di prestazione d'opera intellettuale, nel caso in cui il professionista si avvalga, nell'espletamento dell'incarico, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, ai sensi dell'art. 2232 c.c., gli eventuali contatti tra il cliente e questi ultimi, in assenza di uno specifico mandato in loro favore, non generano un nuovo rapporto professionale, ma restano assorbiti nel rapporto tra committente e professionista incaricato; ne deriva che quest'ultimo ha un interesse autonomo ad intervenire nella causa intentata dal suo sostituto nei confronti del committente per il pagamento delle relative prestazioni professionali.

Cass. civ. n. 11922/2000

Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.

Cass. civ. n. 3108/1995

La «collaborazione», di cui parla l'art. 2232 c.c. - là ove contempla la possibilità che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, «sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non può riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non può certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista più qualificato, come è nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.

Cass. civ. n. 5248/1986

In tema di prestazione d'opera intellettuale, la facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell'ari. 2232 c.c., della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d'opera che ha concluso il contratto con il cliente. Il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione.

Cass. civ. n. 2404/1983

Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto un progetto di costruzione o ristrutturazione edilizia, il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare i vizi da cui è oggetto: il committente, infatti, il quale ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte, non è tenuto a controllare se il lavoro stesso sia stato compiuto nel rispetto delle particolari norme tecniche che lo regolano, salvo che la violazione di tali norme ed i vizi che ne conseguono siano facilmente riconoscibili anche da parte di un profano.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2232 Codice Civile

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Davide B. chiede
sabato 12/04/2014 - Lombardia
“Buongiorno, io svolgo abitualmente una attività di supporto alla propfessione di un mediatore immobiliare regolarmente iscritto e titolare di un'agenzia immobiliare. Gli atti come firmare un mandato a vendere o ricevere una proposta di acquisto o stipulare un preliminare di compravendita sono riservati al titolare. Io lo aiuto a trovare i venditori che danno mandato all'agenzia, accompagno i clienti a vedere le case, tengo i contatti con loro fino a che non si decidono a comperare. Alle pratiche che hanno una valenza contrattuale provvede il titolare. Chiedo se alla luce della giurisprudenza sto commettendo il reato previsto dall'Art 348 CP ?”
Consulenza legale i 03/05/2014
Il reato di abusivo esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punita dall'art. 348 del c.p. è teso a tutelare gli interessi della collettività al regolare svolgimento di tale tipo di professioni: la condotta richiesta consiste nel compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo all'attività professionale.
La giurisprudenza ha chiarito che è irrilevante la circostanza del presunto consenso della clientela, in quanto titolari dell'interesse protetto sono solo la collettività e lo Stato (non a caso tale delitto è inserito nel codice penale tra quelli contro la pubblica amministrazione).

La Corte di cassazione ha affrontato in diverse occasioni aspetti specifici del reato di cui all'art. 348 c.p., chiarendo in alcune pronunce che tale articolo tutela esclusivamente gli atti riservati a ciascuna professione, e non anche gli atti che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, anche se abbiano qualche connessione con quelli professionali. Ai fini dell'integrazione del reato, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che il compimento di atti strumentalmente connessi a quelli tipici della professione non assumesse rilievo in assenza dei caratteri della continuità e professionialità (Cass., sez. VI, 5.7.2006-29.7.2006, n. 26829).
Secondo altre pronunce, sarebbe bastato anche il compimento di un solo atto tipico del professionista, v. sent. 42790/07).

Di recente, si assiste ad un inasprimento nei confronti dell'abusivismo nelle professioni, tanto che la Corte di cassazione, con sentenza a sezioni Unite n. 11545/2012, ha stabilito il seguente principio di diritto: “Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

Per venire al caso di specie, va premesso che l'esercizio dell'attività di mediatore è subordinato all'iscrizione al Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione tenuto presso ciascuna camera di commercio. La disciplina della professione è contenuta nella legge n. 39 del 1989. L'art. 8 comma 1 stabilisce che "Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite". Lo stesso articolo, al comma 2, prevede che si applichino le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile a coloro che siano incorsi per tre volte nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio.

Si segnala che il Parlamento ha espresso un forte interesse per la tematica oggetto del quesito. Il 3 aprile di quest'anno, il Senato ha approvato un Disegno di Legge per modificare gli articoli 348, 589 e 590 del Codice Penale nonché l’articolo 8 della legge 39/1989, sopra citato.
Al Senato è stato proposto che nella fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale venga ricompresa, in modo esplicito, anche l'ipotesi in cui sia esercitata l'attività di mediazione da chi non è iscritto nel relativo ruolo. L'emendamento che poi è stato approvato elimina la necessità che ricorra per tre volte la sanzione amministrativa prima di procedere con l'applicazione della pena di cui all'art. 348 c.p., bastando ora che la sanzione sia comminata una sola volta.
La nuova formulazione dell'art. 348 c.p. approvata dal Senato è la seguente: "Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati". L'inasprimento è evidente, visto che l'attuale formulazione dell'articolo prevede la penale della reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 euro a 516 euro.

Interessante nella lettura degli atti parlamentari notare come il Governo, rappresentato dal Sottosegretario di Stato per la giustizia, abbia precisato che, al fine di fornire parere favorevole, sia stato studiato proprio il caso specifico del mediatore immobiliare, sul quale sussistevano dubbi circa l'obbligo di una iscrizione. Il rappresentante del Governo dice: "... abbiamo tratto la conclusione che l'esercizio della professione di mediatore immobiliare richiede una registrazione presso la Camera di commercio: quindi, viene fatta una verifica sui requisiti e sui titoli, proprio perché è previsto un passaggio presso la Camera di commercio". Il tema "Rientra dunque nella regolazione della concorrenza".

E' quindi potenzialmente colpevole del delitto in commento colui che svolga attività che dovrebbe svolgere il mediatore professionista, anche se non concreta mai quegli atti tipici (e più facilmente tracciabili) quali le sottoscrizioni di mandati o preliminari di compravendita. Anzi, vi è il rischio anche per il professionista (regolarmente iscritto) di incorrere in concorso di persona nel reato di esercizio abusivo, laddove egli consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di persona non abilitata (Cass., sez. VI, 9.4.2009-29.4.2009 n. 17893).