(massima n. 1)
L'associazione tra professionisti - nella specie, tra avvocati - non configurandosi come centro autonomo di interessi dotato di propria autonomia strutturale e funzionale, né come ente collettivo, non assume la titolaritą del rapporto con i clienti, in sostituzione ovvero in aggiunta al professionista associato. (Rigetta, Roma, 23 Aprile 2002).