(massima n. 1)
La «collaborazione», di cui parla l'art. 2232 c.c. - lą ove contempla la possibilitą che il prestatore d'opera professionale si avvalga, nella esecuzione dell'incarico, «sotto la propria direzione e responsabilitą, di sostituti e ausiliari» - dovendo avvenire e svolgersi sotto la direzione del professionista incaricato, non puņ riguardare la esecuzione di una prestazione professionale che ecceda l'abilitazione del professionista incaricato (il quale non puņ certamente dirigere l'esecuzione, da parte di altri, di una prestazione per la quale egli non sia abilitato) e richieda, invece, quella di un professionista pił qualificato, come č nel caso dell'ingegnere rispetto al geometra.