(massima n. 1)
Nel rapporto di prestazione d'opera intellettuale avente ad oggetto un progetto di costruzione o ristrutturazione edilizia, il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo abbia accettato il progetto, senza rilevare i vizi da cui è oggetto: il committente, infatti, il quale ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte, non è tenuto a controllare se il lavoro stesso sia stato compiuto nel rispetto delle particolari norme tecniche che lo regolano, salvo che la violazione di tali norme ed i vizi che ne conseguono siano facilmente riconoscibili anche da parte di un profano.