Transazione speciale e generale: impugnativa per errore e dolo
Vengono qui disciplinate due particolari ipotesi di errore e di dolo, delle quali il codice del 1865 si occupava all'art. 1777. Nulla è mutato nella nuova legislazione su questo punto, giacchè si ripete la distinzione fra transazione generale e transazione speciale, disponendosi che la scoperta di nuovi documenti può essere causa di impugnativa unicamente rispetto alla seconda, e non anche alla prima, forma restando però la possibilità dell'impugnativa in entrambi i casi quando i documenti slam stati dolosamente occultati. Si attua quindi una duplice applicazione del principio della indivisibilità della transazione : rispetto all'errore, il quale per quanto possa riguardare un singolo patto del complesso negozio transattivo, non viene riconosciuto (causa di impugnativa parziale ; e rispetto al dolo, che rende annullabile l'intero negozio anche quando concerne una singola pattuizione).
Mentre il dolo e quindi fonte di impugnativa della transazione, sia quest'ultima generale o particolare, l'errore di fatto invece è fonte di impugnativa solo quando riguardi una transazione speciale. Nell’ interpretazione dell'art. 1975 ha perciò una fondamentale importanza la distinzione della transazione in generale e speciale. A tale proposito l’ art. 1975 prospetta due criteri : per l'uno — che concerne la transazione speciale — quest'ultima non può aver luogo se non quando riguardi un affare determinato , per l'altro — che concerne la transazione generale — quest'ultima ricorre quando venga conclusa generalmente, soprattutto gli affari che possono esservi tra le parti. Senonché questi due criteri, the non sono convenientemente raccordati, fanno sorgere due ordini di difficoltà.: a) in primo luogo, infatti, il difetto di formulazione del criterio discretivo fa residuare una zona neutra tra la transazione generale e quella speciale, con riferimento alle ipotesi nelle quali questo contratto concerne più di un oggetto senza esaurire però tutti gli affari esistenti tra le parti ; b) in secondo luogo, non delinea la determinazione specifica del criterio della generalità ai sensi dell'art. 1975.
È noto come la questione fosse dibattuta nell'interpretazione dell'art. 1777 cod. abr., giacchè, mentre alcuni sostenevano che tale requisito ricorresse quando la transazione costituiva una soluzione globale di tutte le questioni esistenti tra le parti, altri invece, richiamandosi all'art. 1769, affermavano che tale criterio trovava applicazione quando la transazione, pur concernendo tutti gli affari esistenti tra le parti, contenesse delle singole pattuizioni per ognuno degli affari transatti : consideravano quindi transazione speciale quella stipulata in massa, e transazione generale un contratto transattivo plurimo con unicità di contesto. Quest'ultima interpretazione, sulla legittimità della quale si erano già sollevati seri dubbi, ha perduto nella nuova legislazione il sostegno dell'art. 1769, sicché può concludersi che la transazione generale si abbia non soltanto quando i molteplici affari siano stati risoluti con patti singoli collegati in un unico negozio plurimo, ma anche quando siano stati risoluti mediante un patto unico che esaurisca nelle sue vane modalità, tutto il contenuto di un negozio unitario. Secondo questo criterio deve quindi considerarsi come transazione speciale, ricadente sotto il secondo alinea dell'art. 1975, quella concernente due o più affari singolarmente determinati, i quali però non siano caratterizzati da quella stretta organicità che deriva dall'esaurire tutte le questioni esistenti tra le parti.
Circa la importanza dei documenti scoperti ed il loro significato rispetto al contratto di transazione è da osservare : a) rispetto alla transazione generale, che la impugnativa per dolo è ammessa quando dai documenti risulta accresciuto il diritto della controparte, anziché escluso, cosi come avviene nella transazione speciale ; b) rispetto alla transazione speciale, che il capoverso dell'art. 1975 non trova applicazione quando dalla scoperta dei nuovi documenti venga comprovata non già l’ inesistenza, sebbene soltanto la parziale esistenza del diritto controverso.